giovedì 2 luglio 2009

Nuove disposizioni per la tutela del diritto all’oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale

Presentata il 20 maggio e approdata nei giorni scorsi alla Ii Commissione Giustizia, la proposta è stata redatta dalla deputata leghista Carolina Lussana e si intitola: Nuove disposizioni per la tutela del diritto all’oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale.
Nel testo, consultabile nella stesura integrale qui, Carolina Lussana prende spunto dalle indicazioni già esistenti in materia di diritto all’oblio estendendone tuttavia i confini e gli obblighi per tutte le parti in causa.


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PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato LUSSANA

Nuove disposizioni per la tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale

Presentata il 20 maggio 2009


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a riconoscere ai cittadini, già sottoposti a processo penale, il cosiddetto «diritto all'oblio» su internet, cioè la garanzia che - decorso un certo lasso temporale - le informazioni (immagini e dati) riguardanti i propri trascorsi giudiziari non siano più direttamente attingibili da chiunque.
Prima della nascita di internet, l'eco delle vicende giudiziarie di una persona imputata in un processo penale finiva per esaurirsi in tempi accettabili, finché non si fosse spento nella stampa locale e nazionale l'interesse per quel determinato fatto di cronaca. Oggi, invece, qualsiasi fatto può essere destinato a restare perennemente in rete prima di una cancellazione o di una modifica da parte del gestore del sito web.
Spesso, anche a distanza di anni da una sentenza penale, molte informazioni presenti su pagine internet (mai aggiornate o rimosse) continuano a proiettare un'immagine cristallizzata di una determinata vicenda giudiziaria, senza riflettere - il più delle volte - l'attuale modo d'essere del soggetto coinvolto, il quale può aver saldato definitivamente il suo conto con la giustizia ed essere completamente risocializzato. Altre volte, invece, certi dati e immagini sono suscettibili di generare un'ingiusta e continua riproposizione di fatti per i quali l'imputato è stato prosciolto.
Si pensi al caso di chi, dopo diversi anni da un'indagine conclusasi con un'archiviazione, continua ad essere presente, anche con la propria immagine, su decine di pagine web, raggiungibili con una semplice verifica su un motore di ricerca. Si tratta, alle volte, di pagine non aggiornate agli sviluppi processuali successivi, quando, ad esempio, dopo l'iniziale arresto, l'indagato è stato liberato e completamente scagionato. Non sempre la semplice cancellazione delle vecchie pagine sul sito web sorgente basta ad eliminare ogni possibile pregiudizio, poiché le copie cache dei siti e gli abstract che sono visualizzati dagli utenti sui motori di ricerca continuano a diffondere vecchie informazioni sullo stato di un processo penale: per cui occorre intervenire anche sui motori stessi per ottenere la definitiva cancellazione dei vecchi file (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2006, documento web n. 1242501).
Il diritto all'oblio è stato riconosciuto in più occasioni dal Garante per la protezione dei dati personali che, ad esempio, ha affermato il diritto dell'individuo di opporsi legittimamente all'ulteriore diffusione televisiva della propria immagine a distanza di oltre sedici anni dal processo, in quanto suscettibile di porre a rischio la propria «rinnovata dimensione sociale e affettiva» (provvedimento del 7 luglio 2005, documento web n. 1148642).
In molti casi, un buon sistema per garantire il rispetto della privacy dell'individuo è quello di assicurare l'esclusione della diretta accessibilità dei dati da un motore di ricerca esterno al sito web sorgente.
Sotto quest'ultimo aspetto non è senza rilievo la decisione del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento del 10 novembre 2004, documento web n. 1116068), relativa a un caso in cui i ricorrenti si lamentavano circa le modalità di pubblicazione di due provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anni prima, in relazione a taluni messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli. In questa evenienza il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato come gli enti pubblici possano continuare a pubblicare sul proprio sito le decisioni emesse, dovendo predisporre però una sezione dedicata, liberamente consultabile, «ma tecnicamente sottratta alla diretta individuabilità delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni».
Ciò premesso, a maggior ragione deve essere osservata su internet una certa cautela nel continuare a mantenere, dopo anni, dati e immagini legati a vicende giudiziarie, ormai definite, ma capaci di generare ancora dolore o strazio nel diretto interessato, come pure nei suoi familiari.
È bene rammentare come il mantenimento di determinate informazioni sulla rete (che chiunque, e senza particolari accorgimenti, potrebbe visualizzare e scaricare) rischi di determinare un continuo pregiudizio alla vita lavorativa e affettiva del soggetto interessato.
Si pensi al caso di chi, avendo patteggiato una pena al di sotto dei due anni di reclusione ed essendo decorsi i cinque anni che fanno scattare l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, continui ad essere assoggettato nel tempo alla «gogna mediatica» della presenza su internet di informazioni relative alla sua vicenda giudiziaria. Appare chiaro che tale individuo, decorsi i cinque anni, avrà diritto a «rifarsi una vita» e ad uscire definitivamente da internet, salvo che non sussistano delle eccezionali esigenze informative legate alla sua persona.
Lo stesso diritto vale, ad esempio, per un soggetto che ormai, dopo aver scontato la pena, risulti addirittura riabilitato ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. Ancora più evidente la contraddizione sarebbe nel caso in cui il condannato, pur avendo beneficiato della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati (articolo 175 del codice penale), continui ad essere indicato come individuo coinvolto in un'indagine o imputato in un processo penale in corso. In quest'ultimo caso è evidentissimo lo sviamento rispetto alla ratio medesima dell'istituto di cui all'articolo 175 del codice penale, che mira ad evitare un pregiudizio permanente alla vita lavorativa del reo.
Si tratta ovviamente di assicurare un delicato bilanciamento con il diritto all'informazione che deve essere assicurato anche a una certa distanza temporale, quando si tratti di fatti particolarmente gravi o di informazioni ritenute «essenziali» perché inerenti a persone che ricoprono o che hanno rivestito importanti ruoli pubblici.
È bene però intervenire fissando alcuni limiti invalicabili oltre i quali non si può andare.
La presente proposta di legge tiene anche conto della dichiarazione e della raccomandazione (R(2003)13) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa relative all'informazione fornita dai media rispetto a procedimenti penali, in cui il diritto alla privacy viene esteso fino al punto di tutelare l'identità di chiunque abbia espiato una pena, al fine di non pregiudicarne il reinserimento sociale, salvo che gli interessati prestino il proprio consenso alla divulgazione dei dati oppure che il reato commesso continui o torni ad essere di interesse pubblico.
Nell'articolo 1 della presente proposta di legge si riconosce il diritto all'oblio su internet in modo da evitare che possano continuare ad essere diffusi immagini e dati tali da consentire l'identificazione della persona già indagata o imputata. Il comma 1 prevede che, decorso un lasso temporale, variabile a seconda della gravità del reato, e salvo che risulti il consenso scritto dell'interessato, non possano più essere diffusi o mantenuti immagini o dati, anche giudiziari, che consentano, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti oppure attraverso i motori di ricerca esterni al sito web sorgente.
Nel comma 2 viene contemplata la cancellazione definitiva delle immagini e dei dati di cui al comma 1, quando sia trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, decreto di archiviazione o se è intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione. Il comma 3 prevede, invece, un termine di due anni se è intervenuta o se è stata dichiarata una causa di estinzione del reato o della pena.
L'articolo 2, fermo restando il diritto dell'interessato di chiedere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni, contiene disposizioni che assicurano il rispetto dell'ordine di rimozione dai motori di ricerca o di cancellazione dei dati e delle immagini dai siti web sorgente, la cui inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da parte del Garante per la protezione dei dati personali a carico dei responsabili.
Le altre disposizioni (articoli da 3 a 6) riguardano le esclusioni dal campo di applicazione della legge, il diritto al risarcimento del danno, anche morale, il coordinamento con le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l'entrata in vigore della legge.
Si ritiene, in particolare, di dover assicurare l'esclusione dal campo di applicazione della normativa in esame al trattamento dei dati per ragioni di giustizia da parte degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, del Consiglio superiore della magistratura, degli altri organi di autogoverno e del Ministero della giustizia. Allo stesso modo deve essere garantita la possibilità di conservazione e di consultazione per finalità di ricerca storica, anche in assenza di consenso dell'interessato, purché risulti un oggettivo e rilevante interesse pubblico, sempreché il trattamento avvenga nel rispetto della dignità personale, della pertinenza e veridicità delle notizie, nonché del diritto all'identità. Si stabilisce inoltre che i divieti di cui agli articoli 1 e 2 non si applichino: in presenza di fatti di reato particolarmente gravi (puniti in concreto con l'ergastolo); per particolari tipi di illecito (genocidio, terrorismo internazionale o strage); a chi esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.



PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1. (Diritto all'oblio su internet).

1. Salvo che risulti il consenso scritto dell'interessato, non possono essere diffusi o mantenuti immagini e dati, anche giudiziari, che consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione della persona già indagata o imputata nell'ambito di un processo penale, sulle pagine internet liberamente accessibili dagli utenti o attraverso i motori di ricerca esterni al sito in cui tali immagini o dati sono contenuti, quando sono trascorsi:

a) tre anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per una contravvenzione;

b) cinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è inferiore a cinque anni di reclusione;

c) dieci anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a cinque anni di reclusione;

d) quindici anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a dieci anni di reclusione;

e) venticinque anni dalla sentenza irrevocabile di condanna per un delitto, se la pena inflitta è superiore a venti anni di reclusione.

2. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi e cancellati quando è trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, se è stato pronunciato decreto di archiviazione o se è intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione.

3. Le immagini e i dati di cui al comma 1 devono essere definitivamente rimossi o cancellati quando sono trascorsi due anni dal momento in cui è intervenuta o è stata dichiarata una causa di estinzione del reato o della pena.

Art. 2. (Ordine di rimozione dai motori di ricerca o di cancellazione dei dati e delle immagini dai siti web sorgente. Inottemperanza).

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nei siti internet, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei dati personali trattati in violazione della presente legge.
2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati entro tre mesi dalla richiesta, può chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati o di inibirne l'ulteriore diffusione ai sensi dell'articolo 1.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
4. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 2, il Garante per la protezione dei dati personali può applicare nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro e disporre la rimozione del dato personale trattato illecitamente.
5. Nell'applicare le sanzioni di cui al comma 4 il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza.
6. Se il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 4, il fatto costituisce illecito disciplinare. Di tale violazione il medesimo Garante informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 3. (Esclusioni).

1. La presente legge non si applica al trattamento dei dati per ragioni di giustizia da parte degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, del Consiglio superiore della magistratura, degli altri organi di autogoverno e del Ministero della giustizia.
2. È fatto salvo il diritto alla conservazione sui siti internet dei dati e delle immagini per finalità di ricerca storica o di approfondimento giornalistico, anche in assenza di consenso dell'interessato, purché risulti un oggettivo e rilevante interesse pubblico, sempreché il trattamento avvenga nel rispetto della dignità personale, della pertinenza e veridicità delle notizie, nonché del diritto all'identità.
3. In ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano a chi:

a) è stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo;

b) è stato condannato per genocidio, terrorismo internazionale o strage, indipendentemente dalla pena in concreto inflitta;

c) esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

Art. 4. (Diritto al risarcimento del danno).

1. L'esercizio della tutela prevista ai sensi della presente legge non pregiudica il diritto dell'interessato e dei suoi eredi o del convivente a ottenere il risarcimento del danno, anche morale, derivante dalla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5. (Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) trattati nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) riguarda casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

c) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale»;

d) all'articolo 137:

1) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I trattamenti indicati nell'articolo 136 devono comunque essere effettuati in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela del diritto all'oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale».

Art. 6. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

XVI LEGISLATURA -CAMERA DEI DEPUTATI N. 2455

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Pensieri sparsi


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