Il sistema elettorale vigente oggi in Italia, può definirsi sistema misto con caratteristiche differenti per l’elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Per quanto concerne l’elezione della Camera dei deputati, il nostro territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni elettorali proporzionali; il 75% dei seggi (475) è assegnato a singoli candidati nei collegi uninominali, il restante 25% (155) è attribuito in modo proporzionale alle liste concorrenti nella stessa circoscrizione, la distribuzione dei seggi è proporzionale ad eccezione della Valle d’Aosta che può eleggere un solo deputato con sistema maggioritario. Il voto per la Camera è a turno unico con due schede distinte, una per l’elezione del candidato nel collegio uninominale, la seconda in relazione alla lista nella circoscrizione con metodo proporzionale; l’elettore può votare in modo disgiunto senza poter indicare, però, la sua preferenza nella lista circoscrizionale poiché essa è bloccata; in ciascun collegio uninominale è eletto il candidato che ottiene il numero più alto di voti mentre per la conquista del seggio è necessaria la maggioranza relativa dei voti. Il calcolo della quota proporzionale avviene su collegio unico nazionale, con la clausola che i partiti superino il 4% dei voti validi sul totale delle circoscrizioni.
Stabilite le liste ammesse alla ripartizione proporzionale, bisogna distribuire i 155 seggi, introducendo il meccanismo dello “scorporo”. Il principio per l’elezione del Senato è lo stesso della camera, il 75% dei seggi viene assegnato con collegi uninominali mentre il restante 25% è distribuito nelle circoscrizioni regionali in modo proporzionale tra i gruppi di candidati che concorrono nei collegi uninominali. Al Senato non c’è la soglia di sbarramento del 4%, ma questa è sostituita dallo scorporo totale, dalla dimensione dei collegi su base regionale e dal metodo di conteggio d’Hondt. Per l’elezione del Senato non vi è il voto di lista per l’assegnazione della quota proporzionale, la scheda elettorale unica e non c’è la possibilità del voto disgiunto.
Il Porcellum - La legge elettorale vigente, prevede un sistema ibrido e complicato, che riprende alcune caratteristiche del sistema proporzionale (in particolare il voto di lista per il partito) ma le subordina al principio fondamentale del sistema maggioritario (chi prende un voto in più ha vinto). Approvato a dicembre 2005 nella precedente legislatura a maggioranza di centrodestra, il sistema elettorale è definito spesso "porcellum" perchè il suo stesso ideatore, il leghista Roberto Calderoli, parlando della sua legge a Matrix nel marzo 2006, dichiarò: "Glielo dico francamente, l'ho scritta io, ma è una porcata". In effetti, le elezioni del 2006 hanno dimostrato che uno dei problemi di questa legge è il premio di maggioranza che al Senato scatta a livello regionale, rendendo difficile una maggioranza omogenea con quella della Camera.
Il capo della coalizione - Le coalizioni sono identificate dal nome del loro capo. Il fine della legge è, infatti, quello di aggregare le coalizioni prima del voto e di indicare al Capo dello Stato la persona da nominare Presidente del Consiglio, assieme alla maggioranza di Governo che lo dovrà sostenere.
Partiti e coalizione - L'elettore vota per il partito che sceglie; in questo modo, però, indica implicitamente anche la coalizione di governo preferita e la persona che dovrà guidare il governo. Non è ammessa la possibilità di votare per un partito e scegliere una coalizione diversa (come accade invece per i sindaci, i presidenti di provincia e delle regioni).
Premi di maggioranza - Alla Camera, la coalizione che ha ricevuto più voti ha diritto al premio di maggioranza, pari al 55 % dei seggi (se non abbia già diritto, in base ai voti ricevuti, ad una percentuale più alta). Il premio è applicato su base nazionale alla Camera (con esclusione della Val d'Aosta), e porta il vincitore ad avere 340 seggi su 630, che vengono ripartiti fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti (mentre i partiti sconfitti si dividono gli altri).
Per il Senato, il premio di maggioranza è assegnato regione per regione. Non è prevista alcuna soglia minima da raggiungere per avere diritto al premio (cosa su cui la Corte Costituzionale ha avanzato forti dubbi, paventando una possibile dichiarazione di illegittimità).
Sbarramenti - Alla ripartizione dei seggi sono ammessi solo i partiti che abbiano superato gli sbarramenti previsti; questi non sono uguali per tutti, perché concepiti in maniera da premiare i partiti che si coalizzano a discapito di quelli che si presentano al di fuori delle coalizioni principali.
Alla CAMERA , i partiti coalizzati sono ammessi alla ripartizione dei seggi se hanno avuto almeno il 2% dei voti; ma è previsto anche il ripescaggio del partito più votato fra gli esclusi di ciascuna coalizione. Così, ad esempio, nel 2006, nell'Unione fu ripescata l'Udeur, che aveva avuto l'1,4%; mentre nella Cdl fu ripescata la lista comune fra Nuovo Psi e Dca, che aveva avuto solo lo 0,7 %.
Per i partiti non coalizzati, la soglia di sbarramento sale al 4%. Inoltre, se una coalizione non raggiunge il 10%, i suoi partiti sono esclusi comunque.
Al SENATO valgono principi analoghi, ma le soglie sono diverse e sono sempre considerate su base regionale: 3% per i partiti coalizzati (senza ripescaggi); 8% per i non coalizzati; 20% per le coalizioni.
Eletti all'estero - A parte vengono eletti i 12 deputati e 6 senatori riservati agli italiani residenti all'estero, che non entrano nel calcolo dei premi di maggioranza.
Niente quote rosa - La legge elettorale non prevede alcuna riserva di candidature né altri meccanismi per promuovere la presenza di donne in parlamento.
Niente preferenze - Non è ammessa la possibilità di indicare la preferenza fra i candidati (cosiddette liste bloccate): i candidati vengono eletti in base all'ordine di presentazione.
fonti: Italian Bloggers e Sky LifeIl capo della coalizione - Le coalizioni sono identificate dal nome del loro capo. Il fine della legge è, infatti, quello di aggregare le coalizioni prima del voto e di indicare al Capo dello Stato la persona da nominare Presidente del Consiglio, assieme alla maggioranza di Governo che lo dovrà sostenere.
Partiti e coalizione - L'elettore vota per il partito che sceglie; in questo modo, però, indica implicitamente anche la coalizione di governo preferita e la persona che dovrà guidare il governo. Non è ammessa la possibilità di votare per un partito e scegliere una coalizione diversa (come accade invece per i sindaci, i presidenti di provincia e delle regioni).
Premi di maggioranza - Alla Camera, la coalizione che ha ricevuto più voti ha diritto al premio di maggioranza, pari al 55 % dei seggi (se non abbia già diritto, in base ai voti ricevuti, ad una percentuale più alta). Il premio è applicato su base nazionale alla Camera (con esclusione della Val d'Aosta), e porta il vincitore ad avere 340 seggi su 630, che vengono ripartiti fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti (mentre i partiti sconfitti si dividono gli altri).
Per il Senato, il premio di maggioranza è assegnato regione per regione. Non è prevista alcuna soglia minima da raggiungere per avere diritto al premio (cosa su cui la Corte Costituzionale ha avanzato forti dubbi, paventando una possibile dichiarazione di illegittimità).
Sbarramenti - Alla ripartizione dei seggi sono ammessi solo i partiti che abbiano superato gli sbarramenti previsti; questi non sono uguali per tutti, perché concepiti in maniera da premiare i partiti che si coalizzano a discapito di quelli che si presentano al di fuori delle coalizioni principali.
Alla CAMERA , i partiti coalizzati sono ammessi alla ripartizione dei seggi se hanno avuto almeno il 2% dei voti; ma è previsto anche il ripescaggio del partito più votato fra gli esclusi di ciascuna coalizione. Così, ad esempio, nel 2006, nell'Unione fu ripescata l'Udeur, che aveva avuto l'1,4%; mentre nella Cdl fu ripescata la lista comune fra Nuovo Psi e Dca, che aveva avuto solo lo 0,7 %.
Per i partiti non coalizzati, la soglia di sbarramento sale al 4%. Inoltre, se una coalizione non raggiunge il 10%, i suoi partiti sono esclusi comunque.
Al SENATO valgono principi analoghi, ma le soglie sono diverse e sono sempre considerate su base regionale: 3% per i partiti coalizzati (senza ripescaggi); 8% per i non coalizzati; 20% per le coalizioni.
Eletti all'estero - A parte vengono eletti i 12 deputati e 6 senatori riservati agli italiani residenti all'estero, che non entrano nel calcolo dei premi di maggioranza.
Niente quote rosa - La legge elettorale non prevede alcuna riserva di candidature né altri meccanismi per promuovere la presenza di donne in parlamento.
Niente preferenze - Non è ammessa la possibilità di indicare la preferenza fra i candidati (cosiddette liste bloccate): i candidati vengono eletti in base all'ordine di presentazione.
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