Testo:
Buongiorno a tutti,
lo so che a Pasquetta parlare di intercettazioni e giustizia è un po' pesantuccio, ma è il caso di farlo perché stanno per perpetrare l'ennesimo colpo dei soliti noti, quindi credo che nel giro di un mese potremmo ritrovarci almeno in uno dei due rami del Parlamento approvata la controriforma delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e quindi è il caso di prepararsi, sapere di che cosa si tratta. Perché naturalmente ce la venderanno come una norma che tutela la privacy dei cittadini, che li preserva dalle fughe di notizie, dalle diffamazioni, dalle violazioni del segreto e altre cazzate di questo genere. In realtà questa è una legge che, così com'è stata concepita, è fatta apposta per impedire che si facciano le intercettazioni telefoniche e si scoprano i colpevoli di alcuni reati; soltanto che per non scoprire i colpevoli, o alcuni colpevoli, di alcuni reati il rischio quello di non scoprire più i colpevoli di quasi tutti i reati, almeno quelli più complicati che oggi si scoprono grazie alle intercettazioni.
Da Mastella ad Alfano, passando per Napolitano - In questi giorni, il ministro Alfano si è detto disponibile a modificare la legge. Si è detto disponibile a modificare la legge ma, naturalmente, è una truffa, una presa per i fondelli, nel senso che questa legge potrà essere modificata in qualche virgola, in qualche aggettivo, purché rispetti gli ordini che ha impartito il Cavalier Silvio Berlusconi e cioè che non si devono più fare intercettazioni nei confronti di persone con le quali parla lui.
Lui già non è intercettato, adesso vuole evitare che vengano intercettate anche le persone con cui lui parla. Quindi, per non farsi prendere in giro è bene sapere di che cosa stiamo parlando, anche per capire gli eventuali esiti di eventuali modifiche.
Questa legge, voi sapete, è figlia della legge Mastella; in alcune parti la peggiora, in altre la migliora, ed è stata approvata già in un ramo del Parlamento nel 2009 , dopodiché al momento di approvarla nell'altro, cioè alla Camera, è intervenuto il Capo dello Stato che con quella strana prassi che chiamano moral suasion ha fatto sapere che se fosse stata approvata nello stesso modo anche nell'altro ramo del Parlamento non l'avrebbe firmata, quindi ha chiesto modifiche, quindi è entrato ancora una volta con le sue mani dentro la fabbricazione di una legge, nel percorso di questa legge, anziché fare come, secondo me molto più correttamente ha fatto l'altro giorno, quando ha atteso che gli portassero la legge sul lavoro, il ddl sul lavoro che estende l'arbitrato ai contratti di lavoro, e poi se l'è tenuta, se l'è soppesata e il giorno dopo le elezioni l'ha rimandata indietro spiegando perché non gli piaceva. E tra le spiegazioni non c'è l'incostituzionalità manifesta della legge, il che dimostra che forse avevamo ragione quando abbiamo detto spesse volte che non è necessario che una legge sia manifestamente incostituzionale perché il Capo dello Stato la respinga: la Costituzione dice che può respingere le leggi che non gli piacciono per tutti i motivi che lui può illustrare nel suo messaggio alle Camere.
Questa legge, quindi, l'estate scorsa ha subito uno stop, non volevano andare allo scontro, in quel momento, col Capo dello Stato anche perché aspettavano a settimane la sentenza della Consulta sul Lodo Alfano, adesso naturalmente con il ritorno delle intercettazioni di Trani e comunque col passare degli anni, stavolta non vogliono perdere l'occasione di mettere definitivamente il bavaglio alla stampa libera e il guinzaglio alla magistratura. Questa è una legge bavaglio-guinzaglio.
Vediamo i punti principali: mi aiuto con il libro “Ad personam” dove li ho sintetizzati.
Il primo punto non riguarda le intercettazioni, è una norma che ci hanno infilato dentro tanto per dare un'altra bastonata ai magistrati: il magistrato deve astenersi dal suo processo se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli e il Procuratore Capo deve sostituire il Pubblico Ministero che risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di rivelazione di segreto di indagine sul suo procedimento. Quindi, il magistrato deve mollare il suo processo o la sua indagine non se è stato condannato per qualche cosa tipo per violazione del segreto: no, se viene indagato, quindi io, imputato in un processo, denuncio il mio PM perché dico che ha violato il segreto; magari non è vero ma il fatto stesso che lui venga indagato sulla base della mia denuncia fa sì che il procuratore debba togliergli l'inchiesta quindi l'indagato potrà liberarsi del PM sgradito e scegliersene uno più gradito. Se poi il magistrato ha detto qualcosa sul procedimento che ha affidato, non può più seguirlo. Non so, fanno una conferenza stampa per dire “abbiamo arrestato Provenzano”: bene, il magistrato non può più fare il PM nel processo a Provenzano perché ha rilasciato dichiarazioni riguardanti l'arresto di Provenzano. Siamo alla follia naturalmente, però diventerà legge e quindi stiamoci attenti.
Secondo punto: oggi le intercettazioni telefoniche ambientali e telematiche, cioè di telefonate, conversazioni in un ambiente, oppure di email, corrispondenza elettronica, e le videoriprese e l'acquisizione di tabulati telefonici sono consentite per indagare su tutti i reati puniti con pene superiori ai cinque anni, più quello contro la Pubblica Amministrazione puniti fino ai cinque anni, più altri reati come il contrabbando, le armi, la droga, l'usura, l'attività finanziaria abusiva, l'insider trading, l'aggiotaggio ecc. A due condizioni, non si può intercettare sempre per questi reati, ci sono già dei limiti precisi e cioè che ci siano gravi indizi di reato, cioè degli elementi per ritenere che un reato è stato commesso o è in corso, o sta per essere commesso; seconda condizione che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell'indagine. Se ci puoi arrivare, al colpevole, con altri mezzi e l'intercettazione non è assolutamente indispensabile non la puoi fare. Se è indispensabile la puoi fare, anzi la devi fare. I limiti sono già molto severi, quindi non c'è bisogno di mettere altri limiti, invece la nuova legge mette altri limiti. Soprattutto uno, che è quello che secondo me è di grande interesse psichiatrico, penso che gli psichiatri studieranno a lungo i percorsi mentali dell'autore di questo delirio: non si possono fare intercettazioni per nessun tipo di reato salvo quelli di mafia e terrorismo, se il giudice non ha già in mano evidenti indizi di colpevolezza. Cioè, non indizi di reato – il reato è stato commesso, sta per essere commesso, è in corso di commissione – ma bisogna già avere gravi indizi di colpevolezza su qualcuno, cioè forti elementi che tizio è colpevole: allora puoi cominciare a intercettarlo, quando l'hai scoperto, il colpevole. Ma dato che le intercettazioni, di solito, servono per scoprire il colpevole, servono molto soprattutto quando si brancola nel buio e non si ha la più pallida idea di chi abbia ammazzato tizio, di chi abbia rapinato quella banca, di chi abbia pagato quella tangente, o cose di questo genere, questa clausola farà si che non si potrà più intercettare per scoprire i colpevoli. Prima scopri i colpevoli col tavolino a tre gambe, sedute spiritiche, palla di cristallo, interroghi la maga o la fattucchiera; se non ti viene fuori il colpevole l'intercettazione non la farai, se ti viene fuori oggi lo arresti, in futuro cominci a intercettarlo. La domanda che sorge spontanea è: ma se hai già scoperto il colpevole che cazzo lo intercetti a fare? E' ovvio che lo metti dentro visto che per mettere dentro uno sono richiesti i gravi indizi di colpevolezza, cioè la stessa cosa – li chiamano evidenti ma è la stessa cosa – che qui invece diventa il requisito non per arrestare uno ma per intercettarlo. Cioè, con lo stesso requisito puoi intercettare uno oppure arrestarlo: è ovvio che lo arresti. Non si faranno più le intercettazioni e non si scopriranno più i colpevoli dei reati.
E' una follia totale, naturalmente, ma diventerà legge. Su “evidenti”, sull'aggettivo, Alfano ha detto “possiamo discutere, cambiare evidenti”. Ma il problema è il sostantivo, non l'aggettivo: il prblema è “indizi di colpevolezza”. Come fai a subordinare le intercettazioni alla scoperta del colpevole, visto che ti servono proprio per scoprirlo? Qui invece prima lo scopri poi lo intercetti. Il problema non è “evidenti”: prima avevano messo “gravi” poi “evidenti”; potrebbero mettere anche “forti” o “potenti”, “lampanti” ma il problema è il concetto, non ha nessun senso a meno che tu non voglia impedire di fare le intercettazioni perché hai paura di essere fra i colpevoli. In quel caso, si capisce il sostantivo, ma voi comprendete che il dialogo su questo aggettivo perché non c'è nessun dialogo sull'aggettivo: bisognerebbe prendere questi signori e fargli cambiare, anzi cancellare, non solo il sostantivo ma tutta la legge, perché se viene meno questa roba viene meno la legge, non possono dialogare sulla sostanza.
Numero tre: per le intercettazioni ambientali è ancora peggio. L'ambientale è quando ti mettono la cimice nel televisore, sotto il tavolo, nell'abitacolo della macchina, o in luoghi dove si sa che vai, al tavolino dove pranzi, dove vai al bar tutte le mattine, cose del genere. Per tutti i reati, quindi compresi anche mafia e terrorismo, le intercettazioni ambientali non possono essere disposte in presenza di gravi indizi di colpevolezza, non bastano, ci vuole addirittura di più: ci vuole anche il fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta l'intercettazione ambientale, si stia svolgendo l'attività criminosa. Non basta sapere che c'è stato un reato o sta per esserci un reato, e che hai già il colpevole: per mettere la cimice o un microfonino in un certo posto devi anche dimostrare preventivamente che in quel posto si sta commettendo il reato. Quando? Mentre tu chiedi di poter mettere la cimice, e dimostrare che dal momento in cui lo chiedi al momento in cui la metti, il reato continua. Praticamente, due mafiosi si mettono d'accordo per vedersi al bar, tu sai che stanno complottando per fare qualche delitto, ovviamente gli vai a ficcare la cimice o il microfonino o la telecamera al bar, se puoi. Invece no: qua bisogna dimostrare che il delitto lo fanno al bar, cioè devono scannare il barista perché tu possa mettere la cimice e sentire quello che dicono. Voi capite che siamo a livelli psichiatrici, e questo vale anche per i reati di mafia e terrorismo.
Quarto: procedimenti contro ignoti, quelli che dicevamo prima. Scopri il cadavere crivellato di colpi e non sai chi l'ha ucciso. Scopri un cadavere a pezzi e non sai chi l'ha ammazzato; oppure scopri la tua casa svaligiata, scopri una banca col caveau incenerito, cose di questo genere. Scopri un delitto e non sai chi è stato: delitto contro ignoti. L'indagine parte contro ignoti e non hai la più pallida idea. Pensate al cadavere della ragazza a Perugia, a casi in cui all'inizio si brancola nel buio.Fine delle indagini - Indagini contro ignoti: oggi si fa l'intercettazione di tutte le persone che frequentano, parenti, amici, amanti, fidanzati, ex fidanzati, cose del genere, nella speranza che tra tabulati e intercettazioni si scopra qualche legame nell'ora in cui è stimato il delitto.Adesso no: adesso, l'abbiamo già detto, non puoi controllare i sospetti, devi poi intercettare e acquisire i tabulati soltanto delle persone sulle quali hai fondati, evidenti indizi di colpevolezza, quindi già lì non puoi partire su nessuno perché su nessuno hai indizi di colpevolezza... sei in partenza. Ma non solo: dice la legge che i sospetti non li puoi intercettare, perché non hai indizi di colpevolezza a loro carico, sono eventualmente sospetti ma un conto è un sospetto un conto è un grave o evidente indizio di colpevolezza; in compenso puoi intercettare le vittime del reato. Stiamo parlando evidentemente di reati che escludono l'omicidio, perché intercettare la vittima dell'omicidio è totalmente inutile: come si fa a intercettare un morto? Uno può anche provarci ma tanto non parla, il morto, quindi intercettarlo è superfluo. Stiamo parlando che lasciano viva la vittima tipo le molestie, sequestri di persona. Vittime o parenti di vittime possono essere intercettate ma solo su richiesta delle vittime medesime, delle persone offese. Quindi, se un imprenditore è minacciato di morte, perché magari è vittima del racket o cose del genere, e quindi gli telefono dicendo “t'ammazzo se non mi dai il pizzo” o è lui a chiedere di mettere sotto controllo il suo telefono oppure non glielo si può mettere contro la sua volontà, sotto controllo. E dato che dato che di solito le vittime, pensate anche alle vittime di violenze sessuali, figlie molestate dai padri, donne massacrate di botte dai mariti ecc. di solito hanno una paura tremenda a denunciare e hanno ancora più paura ad autorizzare il magistrato a metterle sotto controllo se possono decidere loro si o no, alla messa sotto controllo, perché se la legge procede a prescindere tu potrai dire “io non ho fatto niente, ha fatto tutto la polizia, il magistrato”; ma se sei tu che devi chiedere di essere messo sotto controllo, allora devi avere un coraggio supplementare, perché poi chi ti picchia o chi ti violenta o chi ti molesta ti potrà dire “sei stato tu a volermi fregare”. Quindi, è evidente che spessissimo la vittima non darà mai il consenso a essere messa sotto controllo: oggi può essere messa sotto controllo controvoglia, in futuro non più; voi capite che stiamo parlando di norme che danneggeranno orrendamente le indagini anche su delitti lontanissimi da quelli dei colletti bianchi, almeno che si sappia! E lo stesso vale naturalmente per un sequestro di persona: se sparisce un bambino è ovvio che si mettono sotto controllo i telefoni di tutti i parenti. Se i parenti non vogliono, perché vorrebbero mettersi d'accordo privatamente coi sequestratori, il magistrato se ne frega, il poliziotto se ne frega e mette tutti sotto controllo. Lo scopo è quello di sgominarle, le bande dei sequestratori, non di finanziarle con i riscatti, infatti abbiamo una legge che vieta il pagamento dei riscatti, che consente il blocco dei beni. Avremo il blocco dei beni e poi avremo, invece, la possibilità che il telefono venga usato liberamente dai parenti della vittima per contrattare un riscatto magari appoggiato presso terzi, perché quel telefono, se i parenti della vittima non vogliono che sia intercettato, non può venire intercettato.
Quinto: per tutti i reati per i quali si possono fare le intercettazioni, compresi anche mafia, terrorismo, omicidi e sequestri, la nuova legge prevede un altro limite. Non solo tutti quelli che abbiamo detto finora ma ci vogliono anche specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo provvedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice. Allora: voi sapete che le intercettazioni possono durare 15-20 giorni al massimo, poi se il magistrato deve proseguire gli ascolti perché proseguono i delinquenti a parlare dei loro delitti, chiede una proroga, poi ne chiede un'altra e oggi praticamente le proroghe possono durare per tutta la durata delle indagini preliminari. Qui ti dice: la proroga la puoi avere, oppure un'altra intercettazione che nasce da una che stai facendo – parlo con tizio e gli dico “adesso chiamo Caio per dargli delle indicazioni sul delitto” - immediatamente il magistrato chiede di poter intercettare Caio per essere sicuro che la telefonata viene beccata e quindi a ogni telefonata può seguire, ovviamente, un'altra intercettazione. Bene, qui in questa norma – non so se si è capito – si dice che non basta più un'intercettazione per dimostrare che è necessario prorogarla o disporne un'altra: ci vogliono anche degli elementi esterni diversi da quelli ottenuti dalla prima intercettazione. Se io dico: “adesso Tizio chiama Caio e gli dice chi deve andare ad ammazzare” il magistrato immediatamente, oggi, prende il telefono di Tizio, di Caio e li intercetta tutti e due, per sapere chi vanno ad ammazzare e salvare possibilmente la vittima; in futuro non si potrà più usare la prima telefonata per disporre quella intercettazione su Tizio e Caio, bisognerà avere altri elementi diversi da quelli contenuti in quella telefonata, quindi Tizio e Caio non possono essere intercettati sulla base di quello che hanno detto il sottoscritto e l'altro quando hanno parlato della prossima telefonata imminente, fra Tizio e Caio, per andare a commettere il delitto.
Se qualche magistrato fa ugualmente l'intercettazione su Tizio o Caio l'intercettazione è inutilizzabile in base a questa nuova legge, quindi non la potranno usare nel processo contro Tizio e Caio che sono andati liberamente ad ammazzare Sempronio.
Sesto: per intercettare un telefono, un'email o un ambiente, un locare, non basta più la richiesta del Pubblico Ministero e il decreto del GIP che l'autorizza. Il PM dovrà chiedere prima l'assenso scritto del Procuratore Capo, il Procuratore della Repubblica, oppure di un delegato dal Procuratore della Repubblica. Il PM singolo all'interno del suo processo non potrà chiedere intercettazioni al GIP: deve andare dal Capo, ottenere la firma e poi andare dal GIP. Questo cosa vuol dire? Che il governo spera che i Procuratori Capi che sono pochi, hanno una certa età e ormai hanno capito come va il mondo frenino gli entusiasmi di certi Pubblici Ministeri che vogliono indagare troppo, e quindi facciano da tappo. In fondo, controllare pochi Procuratori Capi è più facile che controllare una miriade di 2000 pubblici ministeri, e quindi gerarchizzano addirittura la richiesta di intercettazione che oggi è quasi un atto di routine anche perché richiede immediatezza, tempi rapidi.
Non solo: ma il GIP non decide più l'autorizzazione alle intercettazioni. Oggi lo decide il GIP, cioè un giudice per le indagini preliminari monocratico, cioè solitario, in futuro ci vorrà un tribunale in composizione collegiale. il Tribunale del Capoluogo, intanto; per tutto il Piemonte dovranno venire a Torino, per la Lombardia dovranno andare a Milano anche dalle procure periferiche, perché ci vuole un collegio di tre giudici che dovranno fare quello che oggi fa uno. Questo cosa comporta? Che in ogni procedimento, in ogni inchiesta dove ci sono intercettazione o perquisizioni, ci vorrà un PM, un GIP, un GUP per il rinvio a giudizio e l'udienza preliminare, tre giudici per intercettare e siamo a sei, tre giudici per fare il Tribunale del Riesame, e siamo a nove, e poi ce ne vogliono tre per fare il dibattimento.
Voi vedere che abbiamo impegnati una dozzina di giudici per una sola inchiesta; in procure piccole, in tribunali piccoli non ce n'è a sufficienza per fare tutto, uno dovrà fare due cose all'interno dello stesso procedimento, quindi diventerà incompatibile, quindi andremo alla paralisi totale dei procedimenti, soprattutto perché gran parte del lavoro in Italia lo fanno proprio le procure periferiche che hanno tra l'altro degli enormi scoperti di organico che sfiorano o superano il 10% fino ad arrivare a quasi il 100% come abbiamo visto recentemente a Enna.
Settimo: ci sono modifiche molto restrittive per la durata delle intercettazioni; questa è un'altra norma devastante. Ve l'ho detto: le intercettazioni possono durare quanto durano le indagini preliminari, e del resto è ovvio, se pedini una persona per un anno e mezzo, che è il massimo di un'indagine preliminare, per mafia si può arrivare addirittura a due anni – un anno e mezzo per i reati ordinari diciamo due anni per i reati di mafia e terrorismo – è ovvio che se indaghi su una persona e la pedini magari per un anno e mezzo la devi poter intercettare per un anno e mezzo o due nel caso del mafioso. Invece no: in futuro le intercettazioni devono durare 60 giorni, due mesi e non di più. Il pedinamento lo fai magari per due anni, le intercettazioni solo per due mesi così per il resto pedini senza sapere cosa dice il tizio. Furbissima come norma, no?
Non ci sono possibilità di proroghe oltre i 60 giorni tranne le indagini di mafia, terrorismo e di omicidio, traffici di droga di grande quantità, sequestri di persona ma solo a scopo di estorsione. Questo è interessante: come fai a sapere se un sequestro è a scopo di estorsione? Se c'è la richiesta di riscatto è a scopo di estorsione. Ma per scoprire la richiesta di riscatto devi intercettare il telefono dei familiari, se no arriva la richiesta e tu non lo sai e quindi continui a pensare che il sequestro non sia a scopo di estorsione ma sia a scopo, che ne so, di vendetta, molestie, libidine, sevizie, chi lo sa?
Ma se la richiesta di riscatto arriva al 61° giorno e tu al 60° hai dovuto staccare perché il sequestro non era ancora a scopo di estorsione, quando lo diventa non lo vieni a sapere perché hanno telefonato giustamente al 61° giorno, quando sanno che l'ascolto viene staccato. Così non si saprà mai che è a scopo di estorsione e naturalmente o verrà pagato il riscatto oppure verrà ammazzato l'ostaggio senza poter risalire al telefono di chi sta facendo il sequestro, senza nessuna speranza di acchiappare i sequestratori. 60 giorni e non di più, una follia assoluta. Immaginate quanto tempo ci vuole a volte per preparare una rapina, una corruzione, una truffa, un reato contro la pubblica amministrazione. Pensate soltanto allo scandalo della Protezione Civile, agli scandali di calciopoli: mesi e mesi di delitti continui; 60 giorni e poi basta.
Capite perché fanno questa legge, no?Cancellare le prove, non lasciare tracce - Otto: non si possono usare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali l'intercettazione è stata disposta, mentre oggi si. Oggi se sono indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, cioè di reati gravi, se scopri un altro reato diverso da quello per cui sono disposte le intercettazioni, è ovvio che puoi usarlo anche nell'altro procedimento.
Il caso della clinica Santa Rita: indagano su una truffa alla Regione, scoprono che ci sono dei medici senza scrupoli che scannano la gente per asportare organi sani e lucrare tra l'altro rimborsi enormi dalla Regione, beh quello è un processo che configura lesioni gravissime, configura addirittura ipotesi di omicidio colposo; puoi dire che non puoi usare le intercettazioni disposte per la truffa nel processo che nasce per gli omicidi o per le lesioni, cioè per la gente che non ha più un rene perché gliel'hanno portato via sano per farsi dare il rimborso dalla Regione? Una follia. Se io scopro un reato più grave mentre sto indagando su un reato meno grave processerò quello lì per il reato più grave e le userò le intercettazioni. Con la nuova legge non si può più fare.
E se fosse retroattiva, potrebbe anche valere per neutralizzare le intercettazioni del processo di Trani, visto che a Trani stavano indagando su una truffa di carte di credito false, poi a un certo punto si sono imbattuti nelle telefonate di Berlusconi all'agenzia delle comunicazioni per far chiudere Annozero. Minacce a corpo politico e amministrativo dello Stato, concussione, questi sono i reati ipotizzati, partendo da un'indagine per truffa. Oggi si può usare, in futuro non si potrà più.
Nono: i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora nell'udienza preliminare o nel dibattimento il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti. Ecco questo è il corollario di quello che vi dicevo prima: mentre prima la norma dice che l'intercettazione non può essere usata in altri processi... vi devo fare un altro esempio più pertinente ancora, sul punto 8. Se io sto facendo un processo a dei tizi mafiosi e mi spunta fuori il nome di Dell'Utri io ovviamente prendo queste intercettazioni che riguardano Dell'Utri e le mando ai magistrati di Palermo che stanno processando Dell'Utri per mafia, visto che stiamo parlando degli stessi contesti. Questo non si potrà più fare, mentre il punto nove è proprio quello che vi avevo anticipato prima, cioè che se intercetti per un reato l'intercettazione non può essere usata per dimostrarne un altro anche se tu hai scoperto che nel frattempo ne è stato commesso un altro, magari più grave.
Credo che questa si una delle parti più incostituzionali delle legge perché nella Costituzione vige l'obbligo dell'azione penale: è obbligatoria l'azione penale quando il magistrato ha notizie di reato. Se hai una notizia di reato non puoi non procedere, qui invece ti dice che non devi procedere se hai una notizia di reato acquisita con un'intercettazione disposta per un altro reato. Stiamo scherzando? Magari succedesse sempre che mentre intercetti uno per furto scopri che fa anche il pedofilo. Meno male, uno dovrebbe felicitarsene, altro che buttare via tutto per salvare il pedofilo.
Decimo: qui c'è un punto diciamo meno... chi ha “Ad personam” se lo può andare a leggere... una complicatissima normativa per dire come devono essere conservate le intercettazioni, in un archivio delle procure, come devono essere accessibili agli avvocati. E' molto più importante un'altra scemata: è sempre vietata – punto undici – la trascrizioni di parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Come si fa a sapere se certe conversazioni riguardano fatti, circostanze e persone estranee alle indagini? Lo saprai alla fine, ovviamente, ma nel momento in cui fai le trascrizioni non lo sai poi dove ti porteranno. Stiamo parlando di una sciocchezza, oltretutto se tu hai un indagato che ne sta combinando di tutti i colori, come fai a separare le vicende sue rispetto a quelle di persone estranee nelle quali c'è lui? Certo, se ci sono persone estranee che fanno cose che non c'entrano niente con il codice penale, già oggi non vengono citate negli atti ufficiali, quindi non si capisce cosa voglia dire questa norma se non appunto star dietro a una vecchio ritornello per cui si dice che gli estranei finiscono sempre nel tritacarne delle intercettazioni.
Di solito gli estranei, se sono estranei intanto non se li fila nessuno, e poi soprattutto se si comportano bene non hanno nulla da temere.Zitti tutti - Dodici: c'è un combinato disposto di norme accroccate fra di loro che praticamente aboliscono la cronaca giudiziaria e il diritto di informazione attivo da parte dei giornalisti e passivo da parte dei cittadini. Oggi gli atti di indagine, sapete, sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza.Nel momento in cui l'imputato e l'indagato vengono a conoscenza di un avviso di garanzia, un mandato di cattura, di perquisizione, di sequestro, un verbale di interrogatorio – lo firmano, d'altra parte, quindi lo conoscono - in quel preciso istante quell'atto non è più segreto e può essere raccontato anche se non può essere pubblicato integralmente perché vige ancora un residuato bellico del segreto istruttorio che vieta la pubblicazione integrale dell'atto per evitare che il giudice lo venga a conoscere prima che inizia il processo. Una cosa ipocrita punita con una multa però, insomma, quello è. In teoria non si potrebbero riportare integralmente gli atti, ma si possono raccontare, parafrasare, citare, eccetera.
Con la nuova legge, non solo sono coperti gli atti di indagini, ma anche le attività di indagine. Oggi il magistrato, quando gli è necessario, può consentire con un decreto la desecretazione, la pubblicazione degli atti: ho un tizio che mi denuncia un gruppo di truffatori che va in giro a fregare i soldi alle vecchiette, introducendosi in casa loro, spacciandosi per missionari, che ne so.
Immediatamente bisogna desecretare quell'atto e ordinarne la pubblicazione mettendo le foto di queste persone affinché chiunque le abbia viste vada a denunciarle e chiunque le veda le tenga fuori dalla porta. Questo, per esempio è un caso, e questo in futuro non potrà più essere fatto. Oggi è vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, cioè non si possono pubblicare gli atti coperti da segreto e questo è ovvio, se sono segreti. In futuro, non si potrà più scrivere nulla nemmeno degli atti non segreti che oggi invece, come vi ho detto, salvo che non si possano pubblicare integrali però si possono raccontare, in futuro nemmeno quello. Perché non si potrà più pubblicare nemmeno il contenuto, ma soltanto un riassuntino. Che differenza c'è tra contenuto e riassunto non si capisce ma se l'hanno scritto vuol dire che è restrittiva rispetto a prima. Per le intercettazioni, poi, non si possono pubblicare mai nemmeno raccontarle, nemmeno riassumerle e nemmeno fare riferimenti al contenuto. Cioè, come se non esistessero, non si può fare riferimento. Le conosciamo perché sono pubbliche ma non ne possiamo parlare proprio. Questo è quello che dice la legge: è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto della documentazione degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico e telematico anche se non più coperti da segreto, anche se riportati in un'ordinanza cautelare, cioè in un atto pubblico, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Quindi campa cavallo: per anni le abbiamo ma non le possiamo pubblicare, anche se sono di interesse pubblico come quelle di Berlusconi che cerca di far chiudere Annozero: un attentato alla libertà di informazione, l'informazione non la può raccontare in tempo reale.
Per evitare che il giornalista le possa leggere, si stabilisce che le intercettazioni devono essere messe in un fascicolo allegato, segretato e inaccessibile fino all'apertura del processo, e poi naturalmente si aumentano a dismisura le pene per i giornalisti e gli editori che pubblicano notizie vere. Vere e pubbliche; non segrete e vere. Multa per chi pubblica notizie vere e non segrete. Reclusione fino a un anno per la rivelazione di notizie segrete, oggi, in futuro fino a cinque anni di galera per la pubblicazione di notizie segrete. Per chi riceve notizie segrete da un pubblico ufficiale che ne è depositario, la pena è da uno a tre anni, solo perché l'hai ricevuta, poi se la pubblichi va fino a cinque. Poi c'è l'aumento di pena anche per chi pubblica gli atti non segreti, come vi ho detto: oggi è punito con una multa, se fa la pubblicazione integrale; in futuro rischierà fino a sei mesi di reclusione e – oggi è arresto fino a trenta giorni o ammenda fino a 258 euro, quindi o ti danno l'ammenda o l'arresto e di solito ti danno l'ammenda e comunque se ti danno l'arresto non vai in galera perché sono trenta giorni di pena massima quindi è ridicolo – in futuro c'è massimo di pena fino a sei mesi e in aggiunta obbligatoria ammenda fino a 750 euro. Quindi, se ti danno per cinque o sei volte, per aver pubblicato cinque o sei notizie pubbliche, tu vai in galera perché superi i tre anni di pena e in più devi anche pagare ogni volta 750 euro. Pensate a un precario di una redazione di un giornale che guadagna 5, 10, 15 euro ad articolo come farà a fare degli articoli rischiando di pagarne 750 di euro per ogni articolo che fa. Cioè lavora tutto l'anno per Angelino Alfano.
Se hai pubblicato o raccontato o parafrasato o riassunto o fatto riferimento a intercettazioni l'arresto va addirittura fino a tre anni, con in aggiunta obbligatoria e l'ammenda fino a 1032 euro. E in più, abbiamo le pene per gli editori che rischieranno intanto l'incriminazione della società, in base alla legge 231, quindi non soltanto la persona del giornalista e del direttore responsabile, ma anche la società editrice risponde penalmente di ogni illecito di questo genere, dopodiché l'editore deve comunicare immediatamente che il suo giornalista è stato indagato per uno di questi reati all'ordine dei giornalisti, affinché questo possa sospendere dal servizio il giornalista per aver scritto una notizia pubblica e vera, non per aver scritto il falso, l'ordine dovrà sospendere il giornalista perché ha fatto il suo dovere. Pensate a che cosa arriva questa legge. La sospensione può arrivare fino a tre mesi, in questi casi, quindi ogni volta che scrivi una cosa vera, oltre a beccarti una pena detentiva, beccarti una multa vieni sospeso per tre mesi e non puoi lavorare per tre mesi.
Non per aver raccontato balle, com'è successo a Feltri che è stato sospeso per sei mesi: qui per aver raccontato la verità, capiterà. E' il mondo alla rovescia.
Il giornalista commette reato addirittura se fa il nome o mette la foto del magistrato che segue l'indagine o fa un processo: questa era un'idea di Gelli nel Piano di Rinascita della P2, non nominare i magistrati in modo che siano tutti uguali, in modo che quelli collusi, ladri, che insabbiano siano trattati allo stesso modo di quelli che invece rischiano la pelle pur di fare delle buone indagini. Così i collusi e gli inciucioni si possono nascondere nel grigiore generale: mai fare nomi perché altrimenti quelli bravi vengono rispettati e stimati dalla gente, quindi hanno il sostegno dell'opinione pubblica e questo va evitato perché il giudice deve sempre avere paura di essere bastonato e non deve mai avere del sostegno popolare.
Ah: chi pubblica il nome del magistrato... “sono vietati la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati”. Metteremo i nomi con gli omissis. Poi ci sono altre norme minori, che troverete nel libro “Ad personam” comprese alcune norme salvapreti, cioè i preti avranno un trattamento particolare in materia di intercettazioni, il che è molto attuale con quello che si sta scoprendo in questo periodo, e soprattutto c'è l'ultima ciliegina sulla torta che praticamente ogni anno ogni procura avrà un budget massimo a disposizione per le intercettazioni. Se quell'anno lì ci sono troppi reati in quel posto e quindi il budget finisce perché si son dovuti intercettare molti criminali, le procure resteranno senza fondi per le intercettazioni negli ultimi mesi dell'anno e quindi potranno chiedere ai delinquenti di aspettare a delinquere fino all'inizio dell'anno successivo quando ricominceranno ad avere un budget.Sono tutte norme, naturalmente, che come potete bene immaginare vanno a difesa della sicurezza dei cittadini per la gioia degli elettori del centrodestra e della Lega che li hanno ancora recentemente votati in massa. Avranno quello che si meritano. Passate parola, buona settimana.
Marco Travaglio (Passaparola del 5 aprile 2010)
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