Maria Clementina Forleo (Francavilla Fontana, 1963) è un magistrato italiano, attualmente in servizio presso l'ufficio Gip del Tribunale di Cremona.
Ha conseguito la maturità col massimo dei voti ricevendo un premio come uno dei migliori 25 studenti in Italia ("Alfiere Del Lavoro"). Dopo essersi laureata in giurisprudenza con lode presso l'Università di Bari, partecipa ai concorsi pubblici per entrare nella polizia e nella magistratura. Nel 1989, vincendo uno dei due concorsi, diventa commissario della Polizia di Stato ma dopo solo un mese rassegna le dimissioni per intraprendere la carriera di magistrato avendo vinto anche l'altro concorso. Durante la piccola parentesi nella polizia riceve un encomio per il lavoro svolto durante gli sbarchi dei clandestini in Puglia. Divenne famosa come giudice quando assolse dall'accusa di terrorismo internazionale due tunisini, Maher Boujahia e Ali Toumi, e il marocchino Mohamed Daki. Alcuni media italiani ed internazionali criticarono la sua decisione, motivata in base alla distinzione tra guerriglieri e terroristi (i primi compiono azioni contro obiettivi di natura militare, i secondi contro la popolazione civile). Tale distinzione fu ripresa e ampliata dai giudici della Corte d'Assise d'Appello. L'assoluzione fu poi annullata dalla Corte di Cassazione ed infine la seconda Corte d'Assise d'Appello, in data 23 ottobre 2007, ha rilevato la natura prettamente terroristica e non guerrigliera di alcuni dei piani contestati agli imputati ed ha condannato per terrorismo internazionale Mohamed Daki a 4 anni di reclusione mentre i due tunisini a 6 anni. Il 28 agosto 2005 in un incidente automobilistico sulla strada tra Francavilla Fontana e Sava, nel brindisino, perde entrambi i genitori: il padre Gaspare Forleo, 77 anni, avvocato ed ex sindaco di Francavilla Fontana, e sua moglie Stella Bungaro, 75 anni, insegnante di matematica. L'incidente è stato definito dalla stessa Forleo "fortuito", ma su di esso sono stati espressi numerosi pareri discordanti dovuti anche alle pesanti minacce ricevute dal Magistrato e dirette anche ai suoi familiari. A partire dall'estate 2005 Forleo ha cominciato ad occuparsi del caso Antonveneta (vedi Bancopoli): a causa di quest'ultima inchiesta il magistrato ha ricevuto critiche da diversi esponenti della maggioranza parlamentare. Nel 1992, Forleo venne criticata per non aver disposto il giudizio a seguito di una denuncia per diffamazione presentata dalla famiglia di Enzo Tortora contro il pentito Gianni Melluso, che in un'intervista ad un settimanale aveva ribadito le sue accuse nei confronti di Tortora. Il caso Antonveneta rappresenta la svolta fondamentale della carriera del magistrato che, nelle sue precedenti pronunce giudiziarie, aveva registrato critiche dall’esterno dell’ordine giudiziario ma era stata sempre difesa dagli organismi associativi della magistratura e dal Consiglio superiore della magistratura: è infatti alla luce degli sviluppi del caso che si è intrapresa una doppia azione nei suoi confronti, una per incompatibilità ambientale/funzionale e l’altra di tipo disciplinare. La prima iniziativa, che ha prodotto la proposta di trasferimento e di affiancamento obbligatorio di Forleo con altri colleghi, ha avuto luogo nella prima commissione del CSM e reagisce alla bufera mediatica attivata da un’intervista resa dal GIP di Milano alla trasmissione di Rai-2 “Annozero”. Nella dichiarazione Forleo rendeva noto di sentirsi esposta a rappresaglie dei potenti per le inchieste da lei condotte, e di averne fatto menzione in un esposto presentato ai carabinieri e del quale era stata investita per competenza la procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia. Nel corso della dichiarazione resa alla commissione consiliare del CSM presieduta dalla professoressa Vacca (autrice della proposta di trasferimento, accolta all’unanimità dei presenti), il giudice Forleo espose i fatti che avevano a suo modo di vedere corroborato la convinzione esposta nella trasmissione televisiva (colloqui con il suo superiore in Tribunale e con il giudice Imposimato), ma anche i suoi antichi sospetti in ordine alla scarsa professionalità delle forze dell’ordine pugliesi ed alle fonti che avrebbero passato ai giornali i contenuti di parte del suo esposto. La seconda iniziativa ruota intorno alle inchieste del 2007 sui cosiddetti "Furbetti del quartierino". La procura aveva intercettato delle telefonate di imprenditori sotto inchiesta per reati finanziari e alcune di queste telefonate erano dirette a parlamentari. La Legge Boato imponeva in questo caso che le intercettazioni non potessero essere usate come prova senza che il parlamento avesse concesso l'autorizzazione. La procura passò quindi le telefonate a Forleo (in qualità di GIP) che doveva valutarne la rilevanza penale ed eventualmente richiedere al parlamento il permesso di usarle. Forleo chiese l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni che coinvolgevano alcuni parlamentari (Piero Fassino, Massimo D'Alema, Romano Comincioli, Nicola Latorre, Salvatore Cicu) non soltanto come prova contro gli imprenditori inquisiti ma anche come materiale indiziario per poter inquisire alcuni degli stessi parlamentari che, secondo quanto scrisse nella richiesta, "appaiono [...] consapevoli complici di un disegno criminoso". Il presidente della Giunta delle autorizzazioni della Camera, deputato Carlo Giovanardi, definì la richiesta un’inammissibile anticipazione di giudizio, in quanto preannunciava che l’autorizzazione sarebbe servita a consentire l’iscrizione dei cinque parlamentari sul registro degli indagati. Per il Procuratore della Cassazione Delli Priscoli ciò avrebbe violato il principio secondo cui l’azione penale procede dal pubblico ministero e non dal GIP (quale è Forleo), la quale avrebbe così compiuto un atto abnorme sanzionabile disciplinarmente. Nella medesima audizione dinanzi alla prima commissione del CSM Clementina Forleo ricordò che in Procura a Milano il procuratore aggiunto Greco (in un’intervista al Sole 24 ore) condivideva la tesi che per l’iscrizione a registro occorresse la previa autorizzazione parlamentare, che la legge obbliga a far richiedere dal GIP; una tesi, peraltro, non condivisa da altre Procure, come Catanzaro, dove il pm Luigi De Magistris iscrisse Clemente Mastella a registro degli indagati in virtù di un’intercettazione di una telefonata con l’indagato Saladino senza che di questo utilizzo fosse previamente richiesta l’autorizzazione alla Camera di appartenenza di Mastella. L’avvicinamento per approssimazioni alla strada corretta per utilizzare le intercettazioni è stato reso particolarmente difficoltoso dalla scarsa giurisprudenza sulla “legge Boato” (140/2003) e dalle molteplici e divergenti prassi esistenti tra le varie Procure. In più, il GIP Forleo era stata destinataria di moniti alquanto espliciti, in ordine alle conseguenze processuali di un utilizzo privo di autorizzazione, dall’unico documento approvato dal Parlamento nell’imminenza dell’esplosione del caso, la relazione del senatore Giovanni Crema a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato nella XV legislatura. Il testo ammoniva anche la Procura di Milano alla tutela della riservatezza delle conversazioni dei parlamentari, cosa che aveva convinto la Procura per due anni a mai sbobinare le intercettazioni in questione (secondo una prassi sino ad allora seguita solo per le erronee intercettazioni dei colloqui avvocato-cliente). Clementina Forleo quindi fu particolarmente garantista, per la funzione parlamentare, nel rendere noto a che scopo intendesse utilizzare le intercettazioni (invece di richiedere l’autorizzazione “in bianco” che avanzarono altri giudici in passato), ma facendo ciò si espose alla critica di aver surrettiziamente reintrodotto l’abolita autorizzazione a procedere (allo scopo di dare massimo rilievo mediatico alla richiesta e precostituirne l’esito di accoglimento da parte della Camera, sotto l’impeto dell’opinione pubblica). La procedura di trasferimento d'ufficio, attivata presso il CSM, non ha riscontrato mala fede nella condotta di Forleo, ma ha ritenuto che le pubbliche dichiarazioni rese dall'interessata abbiano leso il decoro dell'ordine giudiziario e giustificassero il suo trasferimento in altra sede. Il 28 luglio 2008 il CSM trasferisce il giudice Forleo a Cremona. Contro tale decisione del CSM il giudice Forleo ha proposto nel settembre 2008 ricorso al TAR del Lazio che il 30 aprile 2008 ha accolto il ricorso "ritenendo insussitenti i presupposti di quella decisione" che veniva conseguentemente annullata. Più in generale la controversia giuridica appare superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390, depositata il 23 novembre 2007, che ha precisato che l’autorizzazione va richiesta solo se si intende utilizzare l’intercettazione nei confronti dei parlamentari, con ciò presupponendo che premessa di questo utilizzo sia l’iscrizione a registro degli indagati da parte del pubblico ministero che deve rivolgere richiesta al GIP: in coerenza con ciò, il GIP Forleo ha nel marzo 2008 ritrasmesso alla Procura presso il tribunale di Milano le intercettazioni in questione, affinché i pubblici ministeri valutino se gli elementi in esse contenuti giustifichino l’apertura del procedimento a carico dei parlamentari. La Procura ha però insistito nella sua interpretazione ed in assenza per malattia di Forleo un altro GIP ha reiterato le richieste senza prima iscrivere i parlamentari. Il 27 giugno 2008 il CSM assolve Forleo dalle accuse riguardanti le sue dichiarazioni relative all'inchiesta Unipol, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.
Ha conseguito la maturità col massimo dei voti ricevendo un premio come uno dei migliori 25 studenti in Italia ("Alfiere Del Lavoro"). Dopo essersi laureata in giurisprudenza con lode presso l'Università di Bari, partecipa ai concorsi pubblici per entrare nella polizia e nella magistratura. Nel 1989, vincendo uno dei due concorsi, diventa commissario della Polizia di Stato ma dopo solo un mese rassegna le dimissioni per intraprendere la carriera di magistrato avendo vinto anche l'altro concorso. Durante la piccola parentesi nella polizia riceve un encomio per il lavoro svolto durante gli sbarchi dei clandestini in Puglia. Divenne famosa come giudice quando assolse dall'accusa di terrorismo internazionale due tunisini, Maher Boujahia e Ali Toumi, e il marocchino Mohamed Daki. Alcuni media italiani ed internazionali criticarono la sua decisione, motivata in base alla distinzione tra guerriglieri e terroristi (i primi compiono azioni contro obiettivi di natura militare, i secondi contro la popolazione civile). Tale distinzione fu ripresa e ampliata dai giudici della Corte d'Assise d'Appello. L'assoluzione fu poi annullata dalla Corte di Cassazione ed infine la seconda Corte d'Assise d'Appello, in data 23 ottobre 2007, ha rilevato la natura prettamente terroristica e non guerrigliera di alcuni dei piani contestati agli imputati ed ha condannato per terrorismo internazionale Mohamed Daki a 4 anni di reclusione mentre i due tunisini a 6 anni. Il 28 agosto 2005 in un incidente automobilistico sulla strada tra Francavilla Fontana e Sava, nel brindisino, perde entrambi i genitori: il padre Gaspare Forleo, 77 anni, avvocato ed ex sindaco di Francavilla Fontana, e sua moglie Stella Bungaro, 75 anni, insegnante di matematica. L'incidente è stato definito dalla stessa Forleo "fortuito", ma su di esso sono stati espressi numerosi pareri discordanti dovuti anche alle pesanti minacce ricevute dal Magistrato e dirette anche ai suoi familiari. A partire dall'estate 2005 Forleo ha cominciato ad occuparsi del caso Antonveneta (vedi Bancopoli): a causa di quest'ultima inchiesta il magistrato ha ricevuto critiche da diversi esponenti della maggioranza parlamentare. Nel 1992, Forleo venne criticata per non aver disposto il giudizio a seguito di una denuncia per diffamazione presentata dalla famiglia di Enzo Tortora contro il pentito Gianni Melluso, che in un'intervista ad un settimanale aveva ribadito le sue accuse nei confronti di Tortora. Il caso Antonveneta rappresenta la svolta fondamentale della carriera del magistrato che, nelle sue precedenti pronunce giudiziarie, aveva registrato critiche dall’esterno dell’ordine giudiziario ma era stata sempre difesa dagli organismi associativi della magistratura e dal Consiglio superiore della magistratura: è infatti alla luce degli sviluppi del caso che si è intrapresa una doppia azione nei suoi confronti, una per incompatibilità ambientale/funzionale e l’altra di tipo disciplinare. La prima iniziativa, che ha prodotto la proposta di trasferimento e di affiancamento obbligatorio di Forleo con altri colleghi, ha avuto luogo nella prima commissione del CSM e reagisce alla bufera mediatica attivata da un’intervista resa dal GIP di Milano alla trasmissione di Rai-2 “Annozero”. Nella dichiarazione Forleo rendeva noto di sentirsi esposta a rappresaglie dei potenti per le inchieste da lei condotte, e di averne fatto menzione in un esposto presentato ai carabinieri e del quale era stata investita per competenza la procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia. Nel corso della dichiarazione resa alla commissione consiliare del CSM presieduta dalla professoressa Vacca (autrice della proposta di trasferimento, accolta all’unanimità dei presenti), il giudice Forleo espose i fatti che avevano a suo modo di vedere corroborato la convinzione esposta nella trasmissione televisiva (colloqui con il suo superiore in Tribunale e con il giudice Imposimato), ma anche i suoi antichi sospetti in ordine alla scarsa professionalità delle forze dell’ordine pugliesi ed alle fonti che avrebbero passato ai giornali i contenuti di parte del suo esposto. La seconda iniziativa ruota intorno alle inchieste del 2007 sui cosiddetti "Furbetti del quartierino". La procura aveva intercettato delle telefonate di imprenditori sotto inchiesta per reati finanziari e alcune di queste telefonate erano dirette a parlamentari. La Legge Boato imponeva in questo caso che le intercettazioni non potessero essere usate come prova senza che il parlamento avesse concesso l'autorizzazione. La procura passò quindi le telefonate a Forleo (in qualità di GIP) che doveva valutarne la rilevanza penale ed eventualmente richiedere al parlamento il permesso di usarle. Forleo chiese l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni che coinvolgevano alcuni parlamentari (Piero Fassino, Massimo D'Alema, Romano Comincioli, Nicola Latorre, Salvatore Cicu) non soltanto come prova contro gli imprenditori inquisiti ma anche come materiale indiziario per poter inquisire alcuni degli stessi parlamentari che, secondo quanto scrisse nella richiesta, "appaiono [...] consapevoli complici di un disegno criminoso". Il presidente della Giunta delle autorizzazioni della Camera, deputato Carlo Giovanardi, definì la richiesta un’inammissibile anticipazione di giudizio, in quanto preannunciava che l’autorizzazione sarebbe servita a consentire l’iscrizione dei cinque parlamentari sul registro degli indagati. Per il Procuratore della Cassazione Delli Priscoli ciò avrebbe violato il principio secondo cui l’azione penale procede dal pubblico ministero e non dal GIP (quale è Forleo), la quale avrebbe così compiuto un atto abnorme sanzionabile disciplinarmente. Nella medesima audizione dinanzi alla prima commissione del CSM Clementina Forleo ricordò che in Procura a Milano il procuratore aggiunto Greco (in un’intervista al Sole 24 ore) condivideva la tesi che per l’iscrizione a registro occorresse la previa autorizzazione parlamentare, che la legge obbliga a far richiedere dal GIP; una tesi, peraltro, non condivisa da altre Procure, come Catanzaro, dove il pm Luigi De Magistris iscrisse Clemente Mastella a registro degli indagati in virtù di un’intercettazione di una telefonata con l’indagato Saladino senza che di questo utilizzo fosse previamente richiesta l’autorizzazione alla Camera di appartenenza di Mastella. L’avvicinamento per approssimazioni alla strada corretta per utilizzare le intercettazioni è stato reso particolarmente difficoltoso dalla scarsa giurisprudenza sulla “legge Boato” (140/2003) e dalle molteplici e divergenti prassi esistenti tra le varie Procure. In più, il GIP Forleo era stata destinataria di moniti alquanto espliciti, in ordine alle conseguenze processuali di un utilizzo privo di autorizzazione, dall’unico documento approvato dal Parlamento nell’imminenza dell’esplosione del caso, la relazione del senatore Giovanni Crema a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato nella XV legislatura. Il testo ammoniva anche la Procura di Milano alla tutela della riservatezza delle conversazioni dei parlamentari, cosa che aveva convinto la Procura per due anni a mai sbobinare le intercettazioni in questione (secondo una prassi sino ad allora seguita solo per le erronee intercettazioni dei colloqui avvocato-cliente). Clementina Forleo quindi fu particolarmente garantista, per la funzione parlamentare, nel rendere noto a che scopo intendesse utilizzare le intercettazioni (invece di richiedere l’autorizzazione “in bianco” che avanzarono altri giudici in passato), ma facendo ciò si espose alla critica di aver surrettiziamente reintrodotto l’abolita autorizzazione a procedere (allo scopo di dare massimo rilievo mediatico alla richiesta e precostituirne l’esito di accoglimento da parte della Camera, sotto l’impeto dell’opinione pubblica). La procedura di trasferimento d'ufficio, attivata presso il CSM, non ha riscontrato mala fede nella condotta di Forleo, ma ha ritenuto che le pubbliche dichiarazioni rese dall'interessata abbiano leso il decoro dell'ordine giudiziario e giustificassero il suo trasferimento in altra sede. Il 28 luglio 2008 il CSM trasferisce il giudice Forleo a Cremona. Contro tale decisione del CSM il giudice Forleo ha proposto nel settembre 2008 ricorso al TAR del Lazio che il 30 aprile 2008 ha accolto il ricorso "ritenendo insussitenti i presupposti di quella decisione" che veniva conseguentemente annullata. Più in generale la controversia giuridica appare superata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390, depositata il 23 novembre 2007, che ha precisato che l’autorizzazione va richiesta solo se si intende utilizzare l’intercettazione nei confronti dei parlamentari, con ciò presupponendo che premessa di questo utilizzo sia l’iscrizione a registro degli indagati da parte del pubblico ministero che deve rivolgere richiesta al GIP: in coerenza con ciò, il GIP Forleo ha nel marzo 2008 ritrasmesso alla Procura presso il tribunale di Milano le intercettazioni in questione, affinché i pubblici ministeri valutino se gli elementi in esse contenuti giustifichino l’apertura del procedimento a carico dei parlamentari. La Procura ha però insistito nella sua interpretazione ed in assenza per malattia di Forleo un altro GIP ha reiterato le richieste senza prima iscrivere i parlamentari. Il 27 giugno 2008 il CSM assolve Forleo dalle accuse riguardanti le sue dichiarazioni relative all'inchiesta Unipol, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.
Wikipedia (Al 29 mag 2010)
Vedi http://www.clementinafaccisognare.ilcannocchiale.it/
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