venerdì 30 ottobre 2026

L’illusione del mandato - Cronaca di un’incompatibilità etica. Le radici dell’etica e la deviazione processuale



I. Dalle mie parti si dice che non manchi mai chi vada alla ricerca di scecchi morti pur di cavar loro i ferri.
Ario apparteneva a una generazione educata al rispetto, alla trasparenza e al valore della parola data. Nonostante l'età e una solida esperienza professionale fondata visualmente sul rigore e sull'analisi ispettiva, si trovò per la prima volta esposto a un’esperienza d’imbarazzo e sconforto di fronte al comportamento del proprio difensore: una condotta che definire poco educata, prima ancora che deontologicamente scorretta, costituiva un mero eufemismo.
Nella vicenda che lo riguardava, l'azione avviata dal legale dinanzi al Giudice di Pace si era rivelata fin dalle prime battute un’operazione errata. La causa, infatti, era deragliata imprevedibilmente verso una procedura di mediazione - mai prevista né preventivamente concordata - che rischiava soltanto di creare confusione e far lievitare gli oneri. Per Ario, l'intero procedimento era divenuto un’incognita del tutto fuori controllo, gestita dal proprio legale in modo autonomo e senza mai premurarsi di fissare un appuntamento chiarificatore su prospettive, strategie e termini economici.

II. L’ombra dell'interesse venale e la mancata trasparenza
Ario non aveva mai ricevuto aggiornamenti chiari sugli aspetti finanziari. L'assenza di un preventivo e di un quadro sintetico dei costi d'accordo - passaggio fondamentale per qualsiasi professionista - rendeva la situazione quanto mai opaca.
Il dubbio e la sfiducia si materializzarono la sera in cui Ario ricevette dal legale i documenti relativi alla transazione proposta in mediazione, accompagnati da poche righe di testo: «Buonasera, inoltro la mail dell’Organismo. Le sarò grato se mi invierà la procura sottoscritta. Per quanto riguarda me, come eravamo rimasti? Attendo Sue.»
Quell’interrogativo - «Per quanto riguarda me, come eravamo rimasti?» - insinuò il fondato e amaro sospetto che, oltre ai due acconti già incassati per il giudizio iniziale, il legale avesse altro a pretendere. L'accordo transattivo, caldeggiato con insistenza dal patrocinante («Signor Ario, s’incassi questa somma e chiudiamola qui»), rischiava così di generare costi sproporzionati persino rispetto all'entità dei danni oggetto della causa.
Sorgeva spontanea una domanda sul piano deontologico: l'avvocato stava trattando per tutelare gli interessi dell'assistito o per perseguire un proprio tornaconto venale, cercando di coprire gli errori metodologici commessi? Ario ricordò allora un fatto analogo accaduto mesi prima per una causa di sfratto quando, a procedura conclusa e parcella già saldata, il legale si era affrettato a pretendere la maggior somma liquidata in sentenza. Un segnale di spiccata venalità a cui, allora, non era stato dato il giusto peso.

III. Il corto circuito e la reazione sconsiderata
Forte di queste perplessità, Ario chiese un colloquio di chiarimento prima di sottoscrivere la Procura. L'esordio fu pacifico, pur con il rammarico espresso per quelle pretese formulate a mezza bocca. La risposta del professionista fu però violenta e del tutto sproporzionata: un'esplosione d'ira, toni alterati e un netto rifiuto di qualsiasi confronto razionale.
Nelle ore successive pervennero via messaggio le scuse formali dell'avvocato, che giustificò l'accaduto parlando di una "veloce ed errata lettura dei messaggi". Scuse di circostanza - scripta manent - che non potevano tuttavia sanare la gravità di una gestione lacunosa: gli appuntamenti della mediazione gli venivano comunicati la mattina stessa del collegamento in streaming, i verbali non venivano trasmessi e, durante la riunione con la controparte, il legale era rimasto del tutto inerte, lasciando Ario isolato ad affrontare le eccezioni degli avversari.

IV. Il carteggio finale e lo scontro formale
Onde evitare ulteriori equivoci e garantire la regolare prosecuzione dell'azione giudiziaria, Ario inoltrò una PEC formale richiedendo una notifica ufficiale della rinuncia al mandato e una relazione dettagliata sulle attività svolte tra Giudice di Pace e mediazione.
La replica del legale fu piccata e sprezzante: definì la richiesta dell'assistito "stucchevole, se non proprio perniciosa", sostenne di aver già comunicato la rinuncia a voce, via mail ordinaria e tramite messaggistica informale (WhatsApp), e liquidò la richiesta di relazione come "oziosa", invitando il nuovo difensore ad accedere autonomamente al fascicolo telematico per estrarre gli atti. Affermò inoltre seccamente di "non essere obbligato né a comunicare né a formalizzare le motivazioni" del recesso, cogliendo l'occasione per rivendicare pretese economiche anche per precedenti note inviate in fase stragiudiziale. Di fronte a tale chiusura, Ario prese atto della rinuncia formale e concluse il carteggio fornendo l'indirizzo del nuovo avvocato designato per il passaggio di consegne, chiudendo definitivamente ogni interlocuzione diretta.

V. Valutazione nel merito e profili deontologici L'esame della corrispondenza e della condotta tenuta dal professionista evidenzia rilevanti criticità rispetto al Codice Deontologico Forense (CDF) e al regolamento dell'Ordine degli Avvocati: • Efficacia della rinuncia al mandato e dovere di comunicazione (Art. 32 CDF): Sebbene l'avvocato mantenga il diritto di recedere dal mandato, l'art. 32 impone che la rinuncia avvenga con "adeguate cautele" e in modo da non pregiudicare la difesa dell'assistito. Liquidata la richiesta di formalizzazione scritta come "stucchevole e perniciosa", il legale ha confuso le comunicazioni informali con la doverosa chiarezza formale che si esige nei confronti del cliente, specialmente per consentire il tempestivo subentro del nuovo difensore.
• Obbligo di informazione e rendicontazione (Artt. 26 e 31 CDF): L'avvocato è tenuto a informare costantemente l'assistito sull'andamento della causa e a fornire il rendiconto dell'attività svolta. Bollando come "oziosa" la richiesta di una relazione sintetica sui passaggi processuali e rifiutando di illustrare l'attività compiuta, il professionista è venuto meno al dovere di trasparenza, cortesia e rendicontazione verso chi lo aveva fin lì retribuito.
• Linguaggio e decoro professionale (Art. 52 CDF): L'uso di termini denigratori e aggressivi nei confronti dell'assistito ("stucchevole", "perniciosa", "oziosa") viola l'obbligo di mantenere in ogni circostanza un comportamento improntato a decoro, correttezza e contenimento verbale.

VI. Il bilancio finale: quadro sintetico delle violazioni di legge e deontologia
Il carteggio conclusivo ha messo a nudo la distanza tra un approccio professionale corretto e un atteggiamento difensivo volto unicamente a mascherare le proprie lacune. Volendo sintetizzare il quadro tecnico-giuridico, la condotta del professionista si è articolata in una serie di precise e gravissime violazioni a più livelli:
1. Inadempimento professionale e imperizia (Artt. 1176, co. 2, e 2236 c.c.): Aver errato l'impostazione dell'azione iniziale dinanzi al Giudice di Pace, con conseguente ed estemporaneo dirottamento in mediazione, configura una violazione della diligenza qualificata richiesta nell'adempimento del mandato intellettuale.
2. Violazione della buona fede e opacità economica (Art. 1375 c.c. e Art. 13 L. 247/2012): La pretesa di compensi non concordati e la totale assenza di un preventivo scritto o di una dettagliata rendicontazione delle somme già ricevute violano il dovere di trasparenza ed esecuzione del contratto secondo buona fede.
3. Violazione dei doveri processuali di lealtà e probità (Art. 88 c.p.c.): Il rifiuto di rendere conto dell'attività svolta, unitamente alle reazioni aggressive e al linguaggio denigratorio rivolto all'assistito ("stucchevole", "perniciosa", "oziosa"), si pone in aperto contrasto con il dovere di lealtà, correttezza e decoro imposto sia dal codice di rito (art. 88 c.p.c.) sia dal Codice Deontologico Forense (art. 52 CDF).
4. Violazione dei doveri informativi e di rispetto nell'interruzione del mandato (Artt. 26, 31 e 32 CDF): Aver rifiutato la stesura di una relazione sintetica e aver preteso di liquidare la rinuncia al mandato con mere comunicazioni informali, respingendo le legittime richieste dell'assistito, costituisce una violazione aperta delle norme dell'Ordinamento Forense poste a garanzia del cliente.

Morale
Nella variegata fauna del foro, l'avventuriero della toga si riconosce subito: confonde l’aula con una terra di conquista, tratta l'assistito con la tronfia condiscendenza del sovrano verso il contadino e considera il Codice Deontologico un semplice consiglio facoltativo. Per costui la giustizia non è un ideale da servire, ma una spedizione mercenaria in cui il cliente cessa di essere un cittadino da tutelare per diventare un mero "fondo spese" da scorticare.
Ma la presunzione del leguleio - che veste benissimo l'imperizia - dura solo fino all'ora del rendiconto. Quando si pretende di guardare gli altri dall'alto di un piedistallo fatto di omissioni ed errori, basta un soffio di verità e di dignità per veder ruzzolare a terra il gigante di terracotta; e anche il legale più superbo scoprirà, a sue spese, che gli scecchi morti non hanno mai saldato la parcella a chi ha provato a sfilar loro i ferri.

(N.B. - Si precisa che eventi e personaggi, pur presentando profili di verosimiglianza con la prassi forense e giudiziaria, sono frutto di fantasia narrativa).

Buona luce a tutti!

© Essec

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