domenica 7 marzo 2010

Decreto legge 6 marzo 2010 recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

Decreto legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

ARTICOLO 1
Interpretazione autentica
degli articoli 9 e 10 della legge
17 febbraio 1968 n. 108

1.Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazioni delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione hanno fatto ingresso nei locali del Tribunale o della Corte d'appello. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale o della Corte d'appello dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.
2.Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità dell'autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di un'irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro dell'autorità autenticante, del luogo di autenticazione nonché della qualità dell'autorità autenticante.
3.Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo solo da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazioni di liste di candidati oppure di singoli candidati è invece ammesso ricorso allo stesso ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro 24 ore dalla comunicazione, solo dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Ai fini dell'applicazione del comma 1 la presentazione delle liste può essere effettuata dalle ore 8 alle ore 16 del primo giorno non festivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2
Norma di coordinamento
del procedimento elettorale

1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

ARTICOLO 3
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

6 Marzo 201

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Legge 23 agosto 1988, n.400
Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 settembre, n. 214 S.O.)

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15. Decreti-legge.

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto-legge» e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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La Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

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Il Presidente Napolitano risponde ai cittadini

Signor Presidente della Repubblica,
le chiedo di non firmare il decreto interpretativo proposto dal governo in quanto in un paese democratico le regole non possono essere cambiate in corso d'opera e a piacimento del governo, ma devono essere rispettate da tutte le componenti politiche e sociali per la loro importanza per la democrazia e la vita sociale dei cittadini italiani.
Confidando nella sua serenità e capacità di giudizio per il bene del Paese e nel suo alto rispetto per la nostra Costituzione.
Cordiali saluti
Alessandro Magni

Signor Presidente Napolitano,
sono a chiederle di fare tutto quello che lei può per lasciarci la possibilità di votare in Lombardia chi riteniamo che ci possa rappresentare. Se così non fosse, sarebbe un grave attentato al diritto di voto.
In fede
M. Cristina Varenna

Egregio signor Magni, gentile signora Varenna,
ho letto con attenzione le vostre lettere e desidero, vostro tramite, rispondere con sincera considerazione per tutte le opinioni dei tanti cittadini che in queste ore mi hanno scritto.
Il problema da risolvere era, da qualche giorno, quello di garantire che si andasse dovunque alle elezioni regionali con la piena partecipazione dei diversi schieramenti politici. Non era sostenibile che potessero non parteciparvi nella più grande regione italiana il candidato presidente e la lista del maggior partito politico di governo, per gli errori nella presentazione della lista contestati dall'ufficio competente costituito presso la corte d'appello di Milano. Erano in gioco due interessi o "beni" entrambi meritevoli di tutela: il rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge e il diritto dei cittadini di scegliere col voto tra programmi e schieramenti alternativi. Non si può negare che si tratti di "beni" egualmente preziosi nel nostro Stato di diritto e democratico.
Si era nei giorni scorsi espressa preoccupazione anche da parte dei maggiori esponenti dell'opposizione, che avevano dichiarato di non voler vincere - neppure in Lombardia - "per abbandono dell'avversario" o "a tavolino". E si era anche da più parti parlato della necessità di una "soluzione politica": senza peraltro chiarire in che senso ciò andasse inteso. Una soluzione che fosse cioè "frutto di un accordo", concordata tra maggioranza e opposizioni?
Ora sarebbe stato certamente opportuno ricercare un tale accordo, andandosi al di là delle polemiche su errori e responsabilità dei presentatori delle liste non ammesse e sui fondamenti delle decisioni prese dagli uffici elettorali pronunciatisi in materia. In realtà, sappiamo quanto risultino difficili accordi tra governo, maggioranza e opposizioni anche in casi particolarmente delicati come questo e ancor più in clima elettorale: difficili per tendenze all'autosufficienza e scelte unilaterali da una parte, e per diffidenze di fondo e indisponibilità dall'altra parte.
Ma in ogni caso - questo è il punto che mi preme sottolineare - la "soluzione politica", ovvero l'intesa tra gli schieramenti politici, avrebbe pur sempre dovuto tradursi in soluzione normativa, in un provvedimento legislativo che intervenisse tempestivamente per consentire lo svolgimento delle elezioni regionali con la piena partecipazione dei principali contendenti. E i tempi si erano a tal punto ristretti - dopo i già intervenuti pronunciamenti delle Corti di appello di Roma e Milano - che quel provvedimento non poteva che essere un decreto legge.
Diversamente dalla bozza di decreto prospettatami dal Governo in un teso incontro giovedì sera, il testo successivamente elaborato dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del consiglio dei ministri non ha presentato a mio avviso evidenti vizi di incostituzionalità. Né si è indicata da nessuna parte politica quale altra soluzione - comunque inevitabilmente legislativa - potesse essere ancora più esente da vizi e dubbi di quella natura.
La vicenda è stata molto spinosa, fonte di gravi contrasti e divisioni, e ha messo in evidenza l'acuirsi non solo di tensioni politiche, ma di serie tensioni istituzionali. E' bene che tutti se ne rendano conto. Io sono deciso a tenere ferma una linea di indipendente e imparziale svolgimento del ruolo, e di rigoroso esercizio delle prerogative, che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica, nei limiti segnati dalla stessa Carta e in spirito di leale cooperazione istituzionale. Un effettivo senso di responsabilità dovrebbe consigliare a tutti i soggetti politici e istituzionali di non rivolgersi al Capo dello Stato con aspettative e pretese improprie, e a chi governa di rispettarne costantemente le funzioni e i poteri.
Cordialmente

Giorgio Napolitano

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Se questo è un “golpe gentile”
Qualcosa di veramente grave sta accadendo nel nostro Paese. Lo stravolgimento delle regole, la forzatura autoritaria delle norme e degli equilibri istituzionali, la corruzione diventata sistemica e sistematicamente applicata a qualsiasi affare e appalto o processo economico. E poi il ricatto. Se è anche parzialmente vera la versione che ha fornito ieri il Messaggero di come sono andate davvero le cose fra Berlusconi e Napolitano sulla vicenda dello scandaloso decreto “interpretativo” della legge elettorale siamo davanti a una sorta di “golpe leggero”. Ma che di leggero ha solo l’assenza dei carri armati per strada. Secondo quanto pubblicato ieri dal giornale romano Il Messaggero, il presidente del Consiglio, durante l’incontro avvenuto al Quirinale, avrebbe minacciato il Capo dello Stato Giorgio Napolitano: “Ti scateno la piazza contro” e poi “la tua firma non è indispensabile, vado avanti da solo”. Lo stesso Napolitano ha parlato di un “clima teso” nel primo incontro con Silvio Berlusconi avvenuto giovedì. E poi sempre il Capo dello Stato : “La vicenda è stata molto spinosa, fonte di gravi contrasti e divisioni, e ha messo in evidenza l’acuirsi non solo di tensioni politiche, ma di serie tensioni istituzionali”. Ripetiamo, se solo in parte di quello riportato dal giornale romano è vero, la situazione è di una gravità inaudita. Qualcosa di più grave e del “tintinnare di sciabole” del generale De Lorenzo” nel 1964, ancora peggiore del tentativo di golpe militare (finito per fortuna a taralucci e vino) del dicembre 1970 organizzato da Junio Valerio Borghese. In entrambe i casi citati la situazione “rientrò” (ma forse non gli equilibri). Questa volta la minaccia di “scatenare la piazza” invece avrebbe ottenuto il risultato voluto: la firma del Presidente Napolitano sul decreto. Un decreto in aperta violazione della legge numero 400 del 23 agosto 1988 che regola le attività di governo a dire esplicitamente che ‘il governo non può, mediante decreto legge, intervenire nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione. E tra le materie indicate nell’articolo 72 c’è proprio anche la materia elettorale. E che il garante primario della Costituzione si sia sentito obbligato di sottoscrivere un decreto in aperta violazione di una delle norme di garanzia costituzionale ci porta a pensare che le eventuali minacce di “scatenare la piazza” fossero ben più consistenti di quanto si pensi. Cosa significa “scatenare la piazza”? Significa (detenendo in pratica il controllo dei mezzi di informazione di massa) lanciare una violentissima campagna mediatica mirata a creare un clima esasperato, violento, eversivo? Una minaccia del genere lanciata non da chissà chi, ma da un Presidente del consiglio che essendo ai vertici del potere esecutivo ha il controllo delle forze dell’ordine, delle forze armate e dei servizi di sicurezza e quindi ha di fatto la possibilità concreta di consentire alla “piazza scatenata” di non essere controllata, fermata. Nella notte fra il 5 e 6 marzo 2010 si è verificato qualcosa di molto grave. Molto più grave di quanto è emerso finora. Se lo scenario che si è verificato è quello descritto qui sopra è stata sancita la fine del diritto e si è dichiarata in coma la nostra democrazia e la nostra Costituzione.

Pietro Orsatti - http://www.agoravox.it/


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