I giudici
hanno stabilito che la pubblicazione delle foto sui social "non comporta
la cessione integrale dei diritti fotografici". Risarcibile sia il danno
patrimoniale che quello morale. Spetta a chi usa le immagini provare che non
sono coperte dal diritto di proprietà intellettuale.
Sempre più spesso riviste e quotidiani attingono ai social network, da Facebook a Twitter fino a Instagram, per reperire materiale fotografico. Una procedura diventata prassi da tempo nella convinzione che l'immagine, una volta online sul social, sia di dominio pubblico. La realtà è più complessa e i social non sono estranei alla legge sul diritto d'autore, il Dlgs 68 del 2003.
Una recente sentenza della IX sezione del Tribunale di Roma prova a fare ordine sulla materia sancendo un principio ben preciso: la pubblicazione di foto su Facebook nella pagina di chi le ha scattate "non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici" e dunque, in caso di indebita appropriazione, viene riconosciuto "il danno per violazione del diritto d'autore".
Nella disposizione viene specificato che la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l'impostazione 'pubblica' "non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook".
Sempre più spesso riviste e quotidiani attingono ai social network, da Facebook a Twitter fino a Instagram, per reperire materiale fotografico. Una procedura diventata prassi da tempo nella convinzione che l'immagine, una volta online sul social, sia di dominio pubblico. La realtà è più complessa e i social non sono estranei alla legge sul diritto d'autore, il Dlgs 68 del 2003.
Una recente sentenza della IX sezione del Tribunale di Roma prova a fare ordine sulla materia sancendo un principio ben preciso: la pubblicazione di foto su Facebook nella pagina di chi le ha scattate "non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici" e dunque, in caso di indebita appropriazione, viene riconosciuto "il danno per violazione del diritto d'autore".
Nella disposizione viene specificato che la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l'impostazione 'pubblica' "non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook".
In base a questo importante principio l'autore di alcune foto ha ottenuto il
risarcimento del danno da parte di un quotidiano che aveva pubblicato le foto
stesse senza alcuna autorizzazione. Al contrario la libertà di utilizzo
"riguarda esclusivamente le informazioni e non i contenuti coperti da
diritti di proprietà intellettuale". A tal proposito la sentenza cita
espressamente l'articolo 2 delle condizioni di licenza di Facebook nel quale si
distingue "tra i contenuti coperti da diritti di proprietà
intellettuale" (foto e video) definiti "contenuti IP" (coperti
da proprietà intellettuale) e i contenuti semplici non coperti da tali diritti.
Il caso nasce dalla pubblicazione di alcune foto nella pagina personale
Facebook di un giovane fotografo scattate dallo stesso in una nota discoteca
romana. Le foto erano poi apparse, all'insaputa dell'autore, in un quotidiano
nazionale a corredo di una serie di articoli giornalistici, relativi al
fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di
giovane età e, successivamente, riutilizzate anche da alcuni programmi televisivi
di rilievo nazionale.
La sezione capitolina del Tribunale, specializzata in materia d'impresa e di
proprietà intellettuale, infatti, ha riconosciuto la risarcibilità sia del
danno patrimoniale che del danno morale connesso al mancato riconoscimento della
paternità delle fotografie e, dunque, ha stabilito l'esistenza di un
pregiudizio cagionato dalla pubblicazione delle foto senza l'autorizzazione
dell'autore e senza l'indicazione del suo nome.
Nella sentenza viene chiarito che la pubblicazione di una fotografia nella
pagina personale di Facebook, in mancanza di prove contrarie, costituisce
"presunzione grave, precisa e concordante" della titolarità dei
diritti fotografici in capo al titolare delle pagine nelle quali sono
pubblicate.
Ai fini del diritto di autore assumono un ruolo chiave i "digital watermarks" ovvero le filigrane digitali con il quale l'autore "firma" la foto. In assenza di questi, l'onere della prova si inverte.
La pubblicazione di una foto sulla propria pagina social non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto. Ma, si legge nella sentenza, "in questo caso spetta al riproduttore provare che la sua utilizzazione si è basata sul prelevamento di un file digitale non coperto dai diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la foto su Facebook".
Ai fini del diritto di autore assumono un ruolo chiave i "digital watermarks" ovvero le filigrane digitali con il quale l'autore "firma" la foto. In assenza di questi, l'onere della prova si inverte.
La pubblicazione di una foto sulla propria pagina social non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto. Ma, si legge nella sentenza, "in questo caso spetta al riproduttore provare che la sua utilizzazione si è basata sul prelevamento di un file digitale non coperto dai diritti di proprietà intellettuale in capo a colui che ha pubblicato la foto su Facebook".
Giovanni Cedrone (La Repubblica - 11 giugno 2015)
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