sabato 4 luglio 2015

Bambini, privacy e foto online: cosa dice la legge?





Chi non ha mai pubblicato, nemmeno una volta, una foto dei propri figli o nipoti?

Spesso leggiamo articoli sulla pericolosità di questa ormai consuetudinaria e voyeristica pratica. Naturalmente, bisogna distinguere se le foto sono private o vengono pubblicate da testate giornalistiche o online.

La tutela dei minori è consacrata dalla Costituzione, quando sancisce che la Repubblica italiana protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (artt. 2 e 31, comma II, cost.).

I diritti dei minori sono, inoltre, garantiti dalla legislazione ordinaria civile e penale.

La tutela dell’immagine della persona, nella fattispecie del minore, è caratterizzata da una regolamentazione a parte. Specifiche norme sono previste dalla legge sul diritto di autore (l. 1941/633) e dal codice civile, che disciplina l’abuso dell’immagine altrui.

La legge sul diritto d’autore prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941).

La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, stabilisce che in tutti gli atti relativi ai minori, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Nessun bambino può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali che ledano la sua vita privata, la sua famiglia, la sua casa, il suo onore o la sua reputazione.

Ogni bambino, quindi, ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o pratiche lesive.

Anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950  e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, salvaguardano i diritti della persona.

E last, but not least, il Garante per  la Privacy ed il relativo codice ci viene in soccorso per la tutela della riservatezza dei minori.

Il Garante ha assunto una posizione netta. Ha dichiarato, infatti, che la tutela del minore immortalato in una foto, deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in fatti di cronaca nera, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. E ciò vale  per le testate giornalistiche, ma in egual misura anche per noi.
I social network sono un modo semplice e rapido per condividere stati d’animo e momenti privati attraverso foto e pensieri.

Io per prima condivido con i miei amici foto, battute e momenti della mia vita e di mia figlia.

Le norme attuali a tutela delle immagini dei minori, sono strettamente connesse alla privacy e sono spesso utilizzate per le pubblicazioni di rotocalchi sia cartacei che online, in particolare relazione con personaggi pubblici nostrani o stranieri.

Va chiarito subito che, per quanto si possa restringere il campo degli “amici” sui social ed impostare  le dovute misure per la protezione della privacy, vi è comunque la possibilità per “gli altri” di salvare le foto ed utilizzarle a piacimento, anche di condividerle. Questo comporta che le nostre foto in qualche modo girano in rete.

Con questo non voglio dire che bisogna diffidare dei propri amici e conoscenti (se tali anche al di fuori della vita virtuale), bisogna sapere, in ogni caso, che la possibilità di copiare le foto c’è, soprattutto quando i nostri amici sui social sono tanti e possono a loro volta “taggare” la foto. E il confine privato/pubblico è ancor più labile.

Sul punto a lungo si è dibattuto ed anche le alte cariche della Polizia attive nelle Telecomunicazioni hanno più volte invitato alla cautela nel pubblicare sui social le foto dei bambini.

Non vi è alcun divieto per le foto dei propri figli, badate bene, tuttavia bisogna sapere che le immagini, soprattutto se accessibili a tutti possono essere utilizzate da chiunque, senza possibilità di controllo.

In rete vi sono stati casi di persone – anche alcuni blogger – che si sono ritrovati le immagini dei propri figli pubblicate su rotocalchi e siti vari.

Il pericolo non deve intendersi strettamente “fisico” per i nostri piccoli, piuttosto va considerata l’ipotesi che le immagini possano essere utilizzate in siti che nulla hanno a che fare con bimbi, genitori, pappe pannolini.

L’uso di immagini di figli minori da parte di un genitore su Facebook o altri Social Network, quindi,  è perfettamente lecito, tuttavia alcuni accorgimenti sembrano necessari.

Meglio evitare foto di bambini nudi o in biancheria o riferimenti alla scuola che frequentano i nostri figli, inquadrare luoghi facilmente riconoscibili. Evitare, insomma di inserire, anche in un commento, informazioni confidenziali.

Attenzione, quindi, anche alle pagine dei social che spesso le scuole, le accademie di danza, i centri sportivi attivano per promuovere le proprie attività e farsi pubblicità.

Quando non si tratta dei propri figli, è necessario che  prima di qualunque pubblicazione si chieda un preventivo consenso scritto da parte dei genitori.

Magari la scuola, l’asilo, la palestra o la scuola di danza dovrebbero in ogni caso “pixelare” i volti dei bambini. E naturalmente ritorna il discorso degli “altri” che hanno comunque la possibilità di fare proprie le foto.

Certo, le foto si possono cancellare, ma è bene sapere che i contenuti cancellati vengono conservati in backup dal gestore del social, che di norma cancella definitivamente il tutto dopo circa 30 giorni.

Attenzione anche ai genitori separati/divorziati ed affidatari dei figli. Laddove la sentenza del tribunale abbia stabilito l’affidamento condiviso dei propri figli è necessaria l’accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione online delle foto dei figli.

L’argomento non è privo di insidie e certamente genera opinioni contrastanti.

Voi cosa ne pensate?



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