Chi non ha mai pubblicato, nemmeno una volta, una
foto dei propri figli o nipoti?
Spesso leggiamo articoli sulla pericolosità di
questa ormai consuetudinaria e voyeristica pratica. Naturalmente, bisogna
distinguere se le foto sono private o vengono pubblicate
da testate giornalistiche o online.
La tutela dei minori è
consacrata dalla Costituzione, quando sancisce che la
Repubblica italiana protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo (artt. 2 e 31, comma II, cost.).
I diritti dei minori sono, inoltre, garantiti dalla legislazione ordinaria civile e penale.
La tutela dell’immagine della persona,
nella fattispecie del minore, è caratterizzata da una regolamentazione
a parte. Specifiche norme sono previste dalla legge sul
diritto di autore (l. 1941/633) e dal codice civile, che disciplina l’abuso
dell’immagine altrui.
La legge sul diritto d’autore prevede che il
ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso
(art. 96 legge n. 633/1941).
La Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in
Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, stabilisce che in tutti gli atti
relativi ai minori, l’interesse superiore del minore deve
essere considerato preminente.
Nessun bambino può essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie o illegali che ledano la sua vita privata, la sua
famiglia, la sua casa, il suo onore o la sua reputazione.
Ogni bambino, quindi, ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o pratiche
lesive.
Anche la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
del 7 dicembre 2000, salvaguardano i diritti della persona.
E last, but not least, il Garante
per la Privacy ed il relativo codice ci viene in soccorso per la
tutela della riservatezza dei minori.
Il Garante ha assunto una posizione netta. Ha
dichiarato, infatti, che la tutela del minore immortalato in una foto,
deve essere rispettata non solo nei casi di un suo coinvolgimento in
fatti di cronaca nera, ma in qualunque ambito della vita quotidiana. E ciò
vale per le testate giornalistiche, ma in egual misura anche per noi.
I social network sono un modo
semplice e rapido per condividere stati d’animo e momenti privati attraverso
foto e pensieri.
Io per prima condivido con i miei amici foto,
battute e momenti della mia vita e di mia figlia.
Le norme attuali a tutela delle immagini dei
minori, sono strettamente connesse alla privacy e sono spesso
utilizzate per le pubblicazioni di rotocalchi sia cartacei che online, in
particolare relazione con personaggi pubblici nostrani o stranieri.
Va chiarito subito che, per quanto si possa
restringere il campo degli “amici” sui social ed impostare le dovute
misure per la protezione della privacy, vi è comunque la possibilità
per “gli altri” di salvare le foto ed utilizzarle a piacimento, anche
di condividerle. Questo comporta che le nostre foto in qualche modo
girano in rete.
Con questo non voglio dire che bisogna diffidare
dei propri amici e conoscenti (se tali anche al di fuori della vita virtuale),
bisogna sapere, in ogni caso, che la possibilità di copiare le foto c’è,
soprattutto quando i nostri amici sui social sono tanti e possono a loro volta “taggare”
la foto. E il confine privato/pubblico è ancor più labile.
Sul punto a lungo si è dibattuto ed anche le alte
cariche della Polizia attive nelle Telecomunicazioni hanno più volte invitato
alla cautela nel pubblicare sui social le foto dei bambini.
Non vi è alcun divieto per le foto dei
propri figli, badate bene, tuttavia bisogna sapere che le
immagini, soprattutto se accessibili a tutti possono essere utilizzate da
chiunque, senza possibilità di controllo.
In rete vi sono stati casi di persone – anche
alcuni blogger – che si sono ritrovati le immagini dei propri figli pubblicate
su rotocalchi e siti vari.
Il pericolo non deve intendersi
strettamente “fisico” per i nostri piccoli, piuttosto va considerata
l’ipotesi che le immagini possano essere utilizzate in siti che nulla hanno a
che fare con bimbi, genitori, pappe pannolini.
L’uso di immagini di figli minori da parte di un
genitore su Facebook o altri Social Network, quindi, è perfettamente
lecito, tuttavia alcuni accorgimenti sembrano necessari.
Meglio evitare foto di bambini nudi o in
biancheria o riferimenti alla scuola che frequentano i nostri figli, inquadrare
luoghi facilmente riconoscibili. Evitare, insomma di inserire, anche in un
commento, informazioni confidenziali.
Attenzione, quindi, anche alle pagine dei social
che spesso le scuole, le accademie di danza, i centri sportivi attivano per
promuovere le proprie attività e farsi pubblicità.
Quando non si tratta dei propri figli, è
necessario che prima di qualunque pubblicazione si chieda un preventivo
consenso scritto da parte dei genitori.
Magari la scuola, l’asilo, la palestra o la
scuola di danza dovrebbero in ogni caso “pixelare” i volti dei bambini.
E naturalmente ritorna il discorso degli “altri” che hanno comunque la
possibilità di fare proprie le foto.
Certo, le foto si possono cancellare,
ma è bene sapere che i contenuti cancellati vengono conservati in
backup dal gestore del social, che di norma cancella definitivamente
il tutto dopo circa 30 giorni.
Attenzione anche ai genitori
separati/divorziati ed affidatari dei figli. Laddove la sentenza del
tribunale abbia stabilito l’affidamento condiviso dei propri figli è
necessaria l’accordo di entrambi i genitori per la pubblicazione
online delle foto dei figli.
L’argomento non è privo di insidie e certamente
genera opinioni contrastanti.
Voi cosa ne pensate?
Claudia Cimato (mammeacrobate.com - novembre 2014)
Nessun commento:
Posta un commento
Tutto quanto pubblicato in questo blog è coperto da copyright. E' quindi proibito riprodurre, copiare, utilizzare le fotografie e i testi senza il consenso dell'autore.