mercoledì 6 luglio 2022

La burocrazia al tempo dei “Migliori” …… e uno dei tanti cul de sac italioti.



Ne avevo sentito parlare dai media, ma credendo di aver regolarmente ottemperato a tutte le incombenze inerenti alla vaccinazione COVID, ritenevo di essere a posto. Ma la burocrazia creativa italiana riesce sempre a trovare un modo per stupire, inventare, intrattenendo i malcapitati con stress kafkiani che le sono molto consoni.

In un giorno qualunque ricevevo una raccomandata dal Ministero della Salute di Roma con la quale, pur essendo io titolare di regolari green pass attestanti le vaccinazioni di rito, mi si comunicava l’avvio di un “procedimento sanzionatorio” per il mancato rispetto dei termini di legge fissati per adempiere agli obblighi vaccinali (terza dose).
La missiva redatta in termini squisitamente burocratesi informava che entro dieci giorni dalla ricezione si poteva fare opposizione alla “Azienda sanitaria locale competente”, adducendo motivazioni che non avevano alcuna apparente logica, atteso l’avvenuto assolvimento degli obblighi decretati.
Nessuna indicazione veniva riportata riguardo alla struttura di competenza (facilmente deducibile in relazione alla circostanziata precisione dell’indirizzo di recapito) e men che meno la PEC cui poter inoltrare l’eventuale reclamo. Veniva invece indicata l’Agenzia delle entrate cui si avevo obbligo di informare sull’avvenuta istanza/opposizione (evidentemente non si parlano fra loro sull’azione concordata).
A scanso di equivoci e allo scopo di avere certezza sulle risposte, interessavo con PEC tutte le varie strutture pubbliche che potessero essere coinvolte nella vicenda.
Le poche risposte ottenute dicevano di non essere competenti e ribadivano di rivolgersi all’ASP locale.
Nella lettera era fortunatamente anche indicato un numero di un call center che rispondeva dopo svariati tentativi.
Una gentile e preparata impiegata mi informava che l’istanza presupponeva l’utilizzo di un modulo standard - non allegata alla lettera raccomandata - che, segnalata la mia email ordinaria, puntualmente mi facevano arrivare.
Nell’allegato che accompagnava il modulo veniva specificata l’ASP competente e il relativo indirizzo elettronico (ordinario e non la PEC che avrebbe consentito di poter disporre di un protocollo certo). La cosa più stramba era che, mentre veniva fissato un termine di dieci giorni per l’eventuale ricorso, l’ASP competente riceveva il pubblico un solo giorno la settimana (il giovedì).
Compilo il modulo ricevuto, grazie al supporto del numero verde allegando, oltre al documento personale, tutta quanta la documentazione comprovante la mia posizione.
Nella circostanza mettevo in evidenza quanto era noto a tutti ed era anche ampiamente risaputo, ovvero che nel periodo fissato per i termini sanzionatori, le resse ai centri vaccinali impedivano di fatto l’inalazione immediata del farmaco e, conseguenzialmente, le prenotazioni nei portali web comportavano ritardi di oltre tre settimane o addirittura un mese.
In relazione a ciò, anche per accelerare i tempi e procedere al richiamo vaccinale optai per una farmacia regolarmente convenzionata che nell’arco di due settimane consentì di procedere alla terza dose.

Una delle svariate PEC intanto rispondeva (direzionegenerale@asppalermo.org) lo stesso 23 giugno: “Per il procedimento sanzionatorio conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, si chiede di inoltrare apposita Istanza, secondo la procedura che si allega, riscontrabile sul sito internet dell'ASP di Palermo al seguente link  https://www.asppalermo.org/pagina.asp?ID=581. Dopo avere compilato l’Allegato 1, si prega di inviarlo all'indirizzo mail dedicato a tale attività corrispondente al Distretto Sanitario di competenza, come indicato nel file allegato.  Cordialmente. Segreteria Direzione Generale"

Da quel momento si è scatenata una corrispondenza che definire surreale appare riduttivo.

mailto:sanzionevaccini.palermo@asppalermo.org del 23 giugno

“In questi giorni mi è stata recapitata una raccomandata (……….) con la quale mi si comunica l’avvio di un procedimento sanzionatorio per presunta mancata osservanza degli obblighi vaccinali.
Evidentemente le vostre risultanze sono errate o le verifiche eseguite hanno fornito dati inesatti, in quanto io ho proceduto a tutte le tre fasi vaccinali previste, compatibilmente alle disponibilità offerte dalle strutture sanitarie, per le quali ho regolarmente ricevuto i relativi Green Pass (normale e rafforzato per la terza dose).
Mi aspetto che, con un pò di buona volontà, avrete modo di verificare anche attraverso i vostri archivi e annullare la procedura avviata.
Per facilitarvi i compiti riporto in calce gli estremi della raccomandata e l’indirizzamento della stessa.
Allego, altresì, la documentazione ricevuta che comprova la regolarità della mia posizione e l’allegato 1.
In attesa di cortese sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.”

Msg da sanzionevaccini.palermo@asppalermo.org del 6 luglio


Rispondo in questi termini:
mailto:sanzionevaccini.palermo@asppalermo.org del 6 luglio

“Probabilmente c'è qualcosa che non torna poiché il primo certificato attesta l'effettuazione della vaccinazione il 16 luglio 2021 e il successivo è stato prenotato entro i sei mesi (ed eseguito il 3 febbraio, presso una struttura farmaceutica più accessibile, stante l'indisponibilità di date idonee al centro vaccini). Pertanto continuo a non capire. Non so se è il caso di fare intervenire un legale con le eventuali spese a vostro carico.”

Msg da sanzionevaccini.palermo@asppalermo.org del 6 luglio

“In riscontro alla sua email, si chiariscono alcuni punti .

1.        Il D.L. 07 gennaio 2022 n. 1, art. 4 sexies (sanzioni pecuniarie), comma c riporta: 
“Soggetto che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non ha effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e successiva modifica art.3 D.L. n. 221 del 24.12.2021 (Art. 4-sexies lettera c del Decreto Legge n° 01 del 07.01.2022)”

2.       Il D.L. n.221 del 24.12.2021, all’art. 3 riporta quanto di seguito:  
Durata delle certificazioni verdi COVID-19  
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi»  sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»; 
b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle  seguenti: «sei mesi».

A far data dal 1 febbraio, ai sensi di legge, e tenuto conto della scadenza della certificazione verde (180gg), avrebbe dovuto quindi aver assolto già all’obbligo vaccinale completando la vaccinazione con la dose di richiamo. 
Per quanto sopra, la vaccinazione della III dose è stata effettuata in data 03/02/2022, oltre i 180 giorni dalla II dose (16/07/2021) 
Si specifica che, secondo direttive Ministeriali,  potevano essere ritenute valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale anche le prenotazioni della vaccinazione avvenute in data antecedente il termine previsto dell’01/02/2022.
Nel suo caso, non è pervenuta purtroppo attestazione dell’ avvenuta prenotazione della vaccinazione in data antecedente l’01/02/2022 e pertanto si è dovuto procedere al rigettare l’istanza, in applicazione a quanto disposto dalla Legge.
Altresì, rispetto a quanto asserito circa i problemi di salute che hanno determinato il differimento alla vaccinazione, non è parimenti pervenuta certificazione medica a supporto.
Per quanto sopra, qualora la S.V. dovesse produrre la  documentazione giustificativa di cui sopra (data di prenotazione o certificato medico), l’istanza potrebbe essere passibile di revisione.
Il Dipartimento di Prevenzione”

Alla luce delle informazioni e delle ulteriori possibilità per poter procedere all’annullamento della procedura sanzionatoria, non solo ottengo notizie che rappresentano novità, ma acclaro ancor di più la scarsa trasparenza operativa notificata con la raccomandata R.R. originaria, stilata più per essere letta da un dotto burocrate che da un normale medio cittadino. Ogni altra considerazione con l’utilizzo di terminologie di grillesca memoria apparirebbe abbastanza superflua. La burocrazia in italia è come una margherita da sfogliare: "m'ama, non m'ama, ...... il risultato sta nell'ultimo petalo, per chi tiene pazienza"

Provvedo comunque a intrattenere la Farmacia:
Msg inoltrato a Farmacia ……. Il 6 luglio
“Poiché ho provveduto a prenotare da voi per il vaccino terza dose, che mi è stato somministrato due settimane dopo (precisamente in data 3 febbraio u.s.) mi viene richiesta una attestazione per non incorrere nella sanzione pecuniarie di cui all’allegato msg.
Potreste cortesemente rilasciarmi un attestato da poter trasmettere all’Asp.
Nel ringraziare per la collaborazione porgo distinti saluti.”


In relazione a precisazioni avute informalmente (telefonicamente) dalla Farmacia interessata scrivo all’ASP:
mailto:sanzionevaccini.palermo@asppalermo.org del 6 luglio

“In relazione alla produzione di certificazione comprovante la prenotazione entro i termini ho provveduto a inoltrare richiesta alla Farmacia.
Sentita comunque per le vie brevi mi veniva risposto, che non ero il primo cliente a richiedere un documento che certificasse la data della prenotazione.
Ciò era per loro impossibile per il semplice fatto che, assolto il compito, i loro "archivi privati" erano stati azzerati senza lasciarsi alcun bakup per potere attingere.
Inoltre mi veniva detto che, a seguito delle tante richieste pervenute alle molteplici Farmacie convenzionate, una circolare dell’Ordine aveva dato loro disposizione di non rilasciare alcun attestato e di non dare risposte scritte a legittime richieste inoltrate dai privati.
A questo punto, poiché le farmacie hanno tutte operato con regolari convenzioni pubbliche, avallate dalle vostre strutture, ritenendo di non essere unico nella fattispecie credo che dobbiate dare voi delle risposte normali, che possano pure risultare facilmente percorribili.
Evidentemente, se del caso e nello specifico, intrattenendo ufficialmente l’Ordine dei farmacisti locale, allo scopo di venire incontro ai cittadini e assolvere con trasparenza alle funzioni pubbliche. Senza assillare e vessare chi ha pienamente rispettato le regole. In attesa di riscontro porgo distinti saluti.”

Attendo di ricevere una risposta, intanto che provvedo a inviare una PEC all’Ordine dei Farmacisti, per le autonome iniziative intraprese con una presunta circolare interna che appare difficilmente acquisibile.

Viva l'Italia e il Governo dei Migliori.

Buona luce a tutti!

© ESSEC

---- Per la particolarità e stranezza della macchina burocratica attivata a gestire l'intera vicenda, riporto di seguito le conclusioni/provvedimenti notificate dal Ministero della Salute. email pervenuta il 3 agosto dal Ministero: Gentilissima/o, in seguito alle modifiche dell’art.4 sexies del decreto-legge 01/04/2022 .n44, entrate in vigore lo scorso 16 luglio, la informiamo che il procedimento sanzionatorio n.29675202200076005700, non avrà ulteriore seguito. Cordiali saluti. Ministero della Salute Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica — A proposito di Metodo Draghi e relativo piano ……. il paradosso della vicenda è che mentre con DL 44 dell’1 aprile 2022 procedevano per azzerare il procedimento sanzionatorio, con lettera raccomandata del 31 maggio 2022 comunicavano l’avvio dei procedimenti. Direi uno dei migliori capolavori del Governo dei Migliori. 🤣🤣🤣 E come se non bastasse …… inviano oggi msg personalizzati (con indicato il numero dell’azione sanzionaroria avviata) ad ogni cittadino interessato da precedente notifica …….. Quanta burocrazia 🤪 Avrebbe detto Totò …… “e io pago” …..🤬

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