La notizia è passata sotto il silenzio di tutti i media, da quelli tradizionali a quelli on-line, ma rischia di cambiare importanti equilibri per alcune carriere politiche: i giudici non possono avere tessere o partecipare attivamente alle attività di un partito. La conferma del divieto, contenuto nel decreto legislativo 109 del 2006, viene da una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 224 del 2009. La Suprema corte ne ha, infatti, rigettato il ricorso di legittimità costituzionale avanzato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. La stessa sezione aveva esercitato un’azione disciplinare nei confronti di Luigi Bobbio, magistrato ed ex senatore di AN nel 2001, presidente provinciale del partito napoletano e oggi capo di gabinetto del Ministro della gioventù Giorgia Meloni in virtù dell’art. 3 co. 1 lettera h del suddetto decreto, per poi impugnarlo davanti alla Corte costituzionale. Un’evidente violazione, secondo i ricorrenti, di una serie di articoli della Costituzione, tra cui in particolare l’art. 49 (Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale) in combinato con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini imposto dall’art. 3. Posizione non condivisa, questa, dalla Corte: nei motivi di diritto apposti alla sentenza, si parla di una posizione peculiare dei giudici che comporta l’imposizione di speciali doveri. Su tutti, il principio di terzietà, imparzialità e indipendenza dell’art. 111 della Carta costituzionale, ritenuto prevalente sulla libertà di associarsi in partiti. Del resto è la stessa Costituzione, all’art. 98, terzo comma, a permettere al legislatore di imporre imitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. Uno stralcio della sentenza in questione aiuta a definire meglio la portata della preclusione a carico dei magistrati:
(…) La norma impugnata ha dato attuazione alla previsione costituzionale stabilendo che costituisce illecito disciplinare non solo l’iscrizione, ma anche «la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici»: accanto al dato formale dell’iscrizione, pertanto, rileva, ed è parimenti precluso al magistrato, l’organico schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch’esso suscettibile, al pari dell’iscrizione, di condizionare l’esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di comprometterne l’immagine.
Una tegola che può travolgere la vita politica di tanti giudici che, nonostante incarichi di partito, siano rimasti in aspettativa dalla magistratura, senza dimettersi. L’azione disciplinare a loro danno può prevedere, secondo il decreto, all’art. 5, la possibilità di subire ammonimento, censura, perdita di incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni o rimozione. Tra i magistrati a cui potrebbe essere comminata l’incompatibilità ne spiccano, verosimilmente, alcuni celebri tipo Luigi De Magistris, eurodeputato eletto come indipendente nelle liste dell’IDV, non ancora dimessosi dalla sua vecchia professione, così come Michele Emiliano, sindaco di Bari e attuale segretario regionale del PD. Singolare invece il caso dello scrittore e giudice Gianrico Carofiglio, senatore del PD, dimessosi dal suo gruppo parlamentare e iscrittosi a quello misto proprio dopo la sentenza della Corte costituzionale (la decisione di Carofiglio non è riportata ancora dal sito del Senato). La Corte ha confermato: bisogna decidere tra le carriera di giudice e quella politica. La terzietà di chi è chiamato a pronunciarsi sulla giustizia potrebbe essere compromessa.
Nessun commento:
Posta un commento
Tutto quanto pubblicato in questo blog è coperto da copyright. E' quindi proibito riprodurre, copiare, utilizzare le fotografie e i testi senza il consenso dell'autore.